Il quesito
Risposta di: Patrizia SIDERI
Il lettore ha ben individuato il regime previdenziale di applicazione per le prestazioni lavorative occasionali in ambito sportivo dilettantistico.
In particolare, il D.M. 15-03-2005 individua tra le categorie dei lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l’ex ENPALS anche: 20) impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi; 22) direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e i dipendenti delle società sportive; 23) atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici delle società del calcio professionistico e delle società sportive professionistiche.
Si ritiene pertanto che all'interno delle due categorie sopra descritte – in caso di lavoratori occasionali – la disciplina applicabile debba essere sempre INPS EX ENPALS.
Si ricorda, che ove la prestazione non presentasse carattere di occasionalità, ma fosse riconducibile alla tipologia prevista dall'art. 67, co. 1, lett. m) T.U.I.R. – ovvero prestazioni sportive dilettantistiche o collaborazioni di natura amministrativo gestionale – il compenso potrebbe essere esonerato da contribuzione.
Per approfondimenti circa quest'ultima fattispecie, si rinvia in particolare alla Circolare Ispettorato del Lavoro nr. 1/2016 e ai commenti pubblicati su questa rivista (Prime osservazioni sulla Circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, in Newsletter n. 21/2016 e G. Sinibaldi, La delibera del C.N. CONI n. 1568/2017 – La circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 1/2016 e l’abolizione dei Voucher, in Newsletter n. 6/2017)