Il quesito
Risposta di: Claudio BOGGIAN

La legge di stabilità 2016, innalza la soglia di utilizzo del contante nelle transazioni a 2.999,99 euro, in luogo del limite attualmente vigente (e tale fino al 31 dicembre 2015) di 999,99 euro.
Il limite dei pagamenti in contanti 2016 passa a 2.999,99 euro per:
• trasferimento di Contanti, Libretti di Deposito e Titoli al Portatore;
• libretti di Deposito al Portatore, libretti di deposito al portatore emessi dalle Poste.
Sostanzialmente viene vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (anche se privati), quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 3.000,00 euro.
Mentre sia per gli assegni che le operazioni di money transfer resta valido il limite precedente; per quanto attiene agli assegni postali, bancari e circolari, nonché sui vaglia postali e cambiari, se di importo pari o superiore a 1.000,00 euro, è obbligatorio indicare il nominativo o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Il cliente può comunque richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera, ossia non muniti della clausola di non trasferibilità, ma anche tali assegni devono recare la clausola di non trasferibilità se il cliente li utilizza per importi pari o superiori a 1.000,00 euro.
Il trasferimento di contante oltre soglia è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Relativamente alle operazioni frazionate, si richiama la definizione recata dall’articolo 1 (lettera m) del D.Lgs. 231/2007, secondo cui si ritiene frazionata “un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale”.
Infine, circa il quesito posto se il nuovo limite di 3.000 euro stabilito per la soglia di utilizzo del contante sia applicabile anche ai fini della tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti effettuati dalle associazioni sportive dilettantistiche ed equiparate, si evidenzia che la norma di riferimento per questi ultime è diversa: si veda il primo periodo del comma 5 dell’articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, come modificato dal comma 713 della Legge di Stabilità 2015, che ha stabilito che le parole: « di importo superiore a lire 1.000.000 » sono sostituite dalle seguenti: « di importo pari o superiore a 1.000 euro ».
Resta pertanto fissato a euro 999,99 il limite massimo per le operazioni in contanti svolte da questi ultimi enti.