Il quesito
Risposta di: Giancarlo ROMITI

1) Al momento dell'iscrizione si deve trascrivere sul libro dei soci i dati anagrafici del soggetto, la data di ammissione, gli estremi (numero, data e autorità del rilascio) del documento d’identità di cui l’associazione non è tenuta a conservare copia.
2) Per il tesseramento è sufficiente riportare i dati dell'atleta sull'apposito modulo predisposto dalla Federazione di riferimento. Si tenga presente che dall'ultima stagione sportiva alcune Federazioni impongono il tesseramento con modalità telematiche con successiva consegna dei documenti cartacei presso il Comitato competente.
3) Pare di capire che il Consiglio Direttivo dell'Associazione abbia deliberato, sia per il 2012 che per il 2013, il non versamento di quote sociali. Questo significa che, salvo dimissioni, chi era socio nel 2012 è rimasto tale anche per l'anno successivo.
4) Nessun problema ai fini fiscali se il Consiglio Direttivo ha deliberato di non far versare ai soci dell'Associazione alcuna quota.
5) Per usufruire delle agevolazioni fiscali ex Legge 398/91, le Associazioni Sportive dilettantistiche devono rispettare sia i requisiti formali che quelli sostanziali richiesti dalla normativa tributaria vigente. Per “sfruttare” un trattamento tributario di favore è necessario
valutare attentamente le caratteristiche delle singole attività svolte dall’ente. Nel caso prospettato ritengo che l’AF possa considerare soltanto fittizia la veste giuridica associativa per i seguenti motivi:
– la maggioranza dei soci (882 su 900) non è tesserata UISP in quanto non praticanti attività sportiva. Potrebbe dunque sorgere il dubbio che l’affiliazione alla UISP, organo che peraltro richiede il tesseramento anche di tutti i componenti del Consiglio Direttivo, sia solo strumentale all’accesso ai benefici riconosciuti al mondo sportivo.
– Il fatto che il 98% dei soci non partecipi a gare o tornei significa che l’attività agonistica è praticamente irrilevante, elemento che potrebbe portare a ritenere di essere in presenza di attività lucrativa da assoggettare a regime di tassazione ordinario.
– Del caso l’attività ludico ricreativa non pare essere diretta alla promozione e allo sviluppo della pratica sportiva dilettantistica e pertanto potrebbe essere considerata a tutti gli effetti attività commerciale.
Sarebbe raccomandabile, infine, verificare anche se vengono rispettati i requisiti di democraticità (ampia partecipazione alla vita sociale, pari diritti per tutti). Tanto al fine di evitare che gli organi controllori constatino/contestino il fatto che l'Associazione viene gestita da un ristretto gruppo di persone (nella gran parte dei casi dagli stessi membri del CdA).
Si ritiene che le circostanze sopra richiamate possano portare ad un disconoscimento delle agevolazioni fiscali previste dalla L. 398/91.