Il quesito
Risposta di: Redazione Fiscosport

Il quesito del nostro gentile lettore va nettamente diviso in due: la valenza del Modello EAS a seguito della Riforma del Terzo Settore da un lato, e le conseguenze – oggi – della sua mancata presentazione dall'altro lato. Affrontiamo separatamente le due questioni.
Il Modello EAS…
Il c.d. Modello EAS, "Modello per comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali degli Enti associativi", è stato istituito con l’art. 30, d.l. 185/2008 (convertito con modificazioni dalla l. 2/2009): lì si legge che
“I corrispettivi, le quote e i contributi di cui all'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi … non sono imponibili a condizione che gli enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e … trasmettano per via telematica all'Agenzia delle entrate … i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante un apposito modello …”
Si tratta dunque di un documento introdotto affinché l'Amministrazione acquisisca informazioni di tipo fiscale relativamente a quegli enti che godono del beneficio della decommercializzazione dei corrispettivi, in altre parole della non tassazione delle entrate costituite dai corrispettivi versati dai soci (artt. 148 T.U.I.R. e 4 d.p.r. n. 633/1972).
Lo stesso art. 30 del decreto, al comma 3bis, statuisce che
“Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano … agli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano che non svolgono attività commerciale”.
In altre parole sono esonerate dalla presentazione del Modello EAS – oltre alle organizzazioni di volontariato e le pro-loco che hanno optato per la l. 398/91 – le associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI, che abbiano solo quote associative e che non decommercializzano i corrispettivi specifici.
A regime va presentato entro 60 giorni dalla costituzione della a.s.d.
E una volta inviato non è necessario ripresentarlo salvo che siano intervenute variazioni nei dati precedentemente comunicati. In questo caso il termine di presentazione è il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione (sul punto si v. anche Modifica dello statuto e ripresentazione del Modello EAS – Risposta al Quesito dell'Utente n.17899, in questo numero della Newsletter Fiscosport).
In considerazione delle pesantissime conseguenze derivanti dall'omessa presentazione del Modello EAS, nel 2012 il legislatore è intervenuto con il d.l. n. 16, dove all'art. 2 ha previsto la c.d. “remissione in bonis”, vale a dire la possibilità di poter comunque godere delle agevolazioni altrimenti perse purché si inoltri il modello entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile e contestualmente si versi la sanzione di € 250.00.
… e la Riforma del Terzo Settore
Come è noto una delle "rivoluzioni" della Riforma è l'introduzione del RUNTS, Registro Unico Nazionale del Terzo Settore: un registro unico, appunto, nel quale far confluire gli oltre 300 registri, albi e anagrafi di tutti gli Enti del Terzo Settore.
Senza entrare ora nel dettaglio della struttura del Registro e della sua organizzazione, ricordiamo solo che l'art. 94 del Codice del Terzo Settore (d. lgs. n. 117/2017) stabilisce che:
“Agli enti del Terzo settore non si applicano le disposizioni di cui all’art. 30, D.L. 185/2008, convertito, con modificazioni dalla L. 2/2009 e comunque tali enti non sono tenuti alla presentazione dell’apposito modello di cui al comma 1 del medesimo art. 30”.
Dunque, gli enti non profit – che dovranno iscriversi al RUNTS – saranno esonerati dalla presentazione del Modello EAS.
E le associazioni sportive dilettantistiche?
Qui il discorso si fa più delicato, dal momento che le stesse non rientrano in una delle categorie tipizzate degli ETS e però al medesimo possono iscriversi (per un approfondimento si v. G. Sinibaldi, Sport e Terzo Settore, in Newsletter n. 6/2018); se sarà loro conveniente è poi altro discorso, già affrontato su queste pagine e sul quale sicuramente si avrà occasione di tornare.
Ai fini del nostro discorso, ciò che rileva è che una a.s.d. che si iscriva al R.U.N.T.S. non sarà tenuta all'onere della presentazione dell'EAS per la semplice ragione che non potrà più de-commercializzare i corrispettivi ai sensi dell'art. 148, comma 3, T.U.I.R.: infatti gli ETS (e anche le a.s.d. che assumeranno tale qualifica) dovranno applicare la disciplina tributaria prevista dalla riforma e potranno applicare le disposizioni del T.U.I.R. solo in quanto compatibili (si veda, in tal senso, la Circ. A.d.E. n. 18/E del 03/08/2019)
Ad oggi il R.U.N.T.S. non è comunque operativo. E dunque nulla è cambiato rispetto agli anni scorsi.
Quindi l'EAS, come si ricordava sopra, va presentato entro 60 giorni dalla costituzione dell'associazione (o dall'inizio attività, in caso di successiva acquisizione di partita IVA o successivo inizio della de-commercializzazione); una volta inviato non è necessario ripresentarlo salvo che siano intervenute variazioni nei dati precedentemente comunicati: in questo caso il termine di presentazione è il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione (quest'anno il 1 aprile).
Su quest'ultimo punto si veda anche l'articolo pubblicato in altra sezione di questa Newsletter.
Quali sono le conseguenze della mancata presentazione del Modello EAS?
Come ricordato sopra, grazie alla "remissione in bonis" può essere sanata l'omissione dell'invio dell'EAS nei termini indicati dalla legge, purché si provveda all'invio dello stesso e al pagamento della sanzione di € 250 entro il termine della presentazione della dichiarazione (che scade, ricordiamo, entro il nono mese successivo alla chiusura dell’esercizio).
Dal quesito – si parla di una costituzione avvenuta anni fa – sembra tuttavia evidente che questa opportunità sia scemata da tempo.
Se l'associazione non svolge alcuna attività commerciale non vi è alcuna conseguenza: lo abbiamo ricordato sopra, gli enti iscritti al CONI sono esonerati dalla presentazione de Modello EAS.
Per i sodalizi che svolgono attività commerciali le conseguenze sono economicamente molto pesanti: come ben descritto da G. Sinibaldi (Omessa presentazione del Modello EAS: tempi e modi della sanatoria, in Newsletter n. 20/2014) "tutti gli incassi derivanti dallo svolgimento dell'attività istituzionale, quote associative incluse, diventano di natura commerciale e l'associazione stessa diviene fiscalmente inquadrata come "ente commerciale" con inevitabili conseguenze in termini di pagamento di imposte e adempimenti contabili connessi".
Ci si era chiesti, in dottrina, se vi fosse comunque modo di sanare "ex nunc" la dimenticanza, se cioè la presentazione tardiva dell'EAS evitasse le conseguenze sopra descritte da "ora in poi": non si sana il passato ma ci si mette comunque in regola per il futuro; o se invece anche una presentazione tardiva non avesse alcun effetto e dunque, in quanto ininfluente, costringesse di fatto allo scioglimento dell'ente sportivo (si v. sul punto S. Andreani, Modello EAS per A.S.D. precostituite: scadenza per la presentazione, in Newsletter 2/2016).
Sul punto sono intervenuti due chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate: il primo, più "equivoco", nella risposta del 29 settembre 2016 fornita a seguito dell’interrogazione parlamentare n. 5-09617 dell’on. Pisano (si v. Il Modello EAS è oggetto di un'interrogazione parlamentare, in Newsletter n. 17/2916) e il secondo, di più limpida interpretazione, nella tante volte citata Circolare A.d.E. 18/E del 2018: in quest'ultima l'Agenzia afferma infatti che
a condizione che ricorrano i requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria, l’ente sportivo dilettantistico potrà applicare il predetto regime agevolativo alle operazioni compiute successivamente alla presentazione di detto Modello, anche se ricadenti nel medesimo periodo di imposta in cui avviene la comunicazione.
Restano escluse dal citato regime agevolativo le operazioni compiute antecedentemente alla presentazione del Modello EAS, ivi comprese quelle ricadenti nel medesimo periodo di imposta in cui avviene la comunicazione.
A oggi potrebbe però esserci un'ulteriore novità, di cui parlerà G. Sinibaldi nella Newsletter Monografica "Il punto sulla 'pace fiscale' per gli enti sportivi dilettantistici"' in uscita a breve: ci si chiede, in quell'articolo, se il mancato invio dell'EAS possa rientrare nella sanatoria delle violazioni formali.