Il quesito
Risposta di: Barbara AGOSTINIS

La legge di bilancio 2018 (art. 1 comma 353) ha introdotto una nuova figura di ente sportivo dilettantistico: la società sportiva lucrativa. Il citato provvedimento normativo ha, contestualmente, statuito che lo statuto di tale sodalizio dovesse indicare, a pena di nullità:
"a) nella denominazione o ragione sociale, la dicitura « societa' sportiva dilettantistica lucrativa »; b) nell'oggetto o scopo sociale, lo svolgimento e l'organizzazione di attivita' sportive dilettantistiche; c) il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre societa' o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero riconosciute da un ente di promozione sportiva nell'ambito della stessa disciplina; d) l'obbligo di prevedere nelle strutture sportive, in occasione dell'apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un « direttore tecnico » che sia in possesso del diploma ISEF o di laurea quadriennale in Scienze motorie o di laurea magistrale in Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attivita' motorie (LM47) o in Scienze e tecniche delle attivita' motorie preventive e adattate (LM67) o in Scienze e tecniche dello sport (LM68), ovvero in possesso della laurea triennale in Scienze motorie”.
E' evidente il mancato riferimento allo svolgimento dell'attività didattica, nonché, tra l'altro, al doveroso rispetto dei principi posti dal CONI, dalle Federazioni, nonché di altre disposizioni di cui all'art. 90 l. 289/02.
La società sportiva lucrativa non sembra invero avere trovato concreta attuazione poiché il mondo sportivo ha avuto difficoltà a recepire una simile figura; il Registro nazionale delle società e associazioni sportive dilettantistiche tenuto dal CONI non ha prontamente creato una sezione ove potessero essere inseriti i sodalizi posti in essere in attuazione della legge di bilancio, né le Federazioni sportive nazionali si sono mostrate in grado di affiliare tali enti. A queste difficoltà concrete di attuazione si è aggiunto il cd. Decreto Dignità che, con un colpo di spugna, ha cancellato il "pacchetto sport" contenuto nella legge di bilancio e, con esso, la previsione della società sportiva lucrativa.
E' evidente che attualmente gli enti sportivi dilettantistici possano essere costituiti nelle forme e con i requisiti indicati dall'art. 90 l. 289/02. Nel caso in cui si optasse per la forma societaria, lo statuto dovrà contenere tutte le clausole di cui all'art. 90 l. 289/02 per potere essere iscritto al Registro CONI al fine di acquisire lo status di ente sportivo dilettantistico e quelle indicate dall'art. 148 T.U.I.R. ove voglia godere delle agevolazioni previste da tale norma (decommercializzazione dei corrispettivi e delle quote pagate dai soci e dai tesserati).
Il fatto che la società lucrativa non abbia potuto trovare attuazione concreta per i motivi esposti, non sembra invero fare pensare alla necessità di modificare gli statuti esistenti. Tuttavia, è evidente che qualora si sia deciso di costituire un sodalizio sportivo in forma di società lucrativa (senza poi poterlo affiliare né iscrivere al Registro CONI), il medesimo non potrà continuare ad esistere e dovrà adeguarsi alla normativa civilistica e fiscale vigente, con conseguente modifica statutaria.