Il quesito
Risposta di: Barbara AGOSTINIS

La normativa di riferimento in materia di defibrillatori (Decreto Balduzzi e norme di attuazione) si rivolge ai sodalizi sportivi (enti dilettantistici di cui all'art. 90 l. 289/02 e società professionistiche), ai quali impone l'obbligo della dotazione del DAE, della manutenzione dello stesso, nonché della formazione del personale addetto.
Le a.s.d. e s.s.d. pertanto sono le uniche tenute a dotarsi del dispositivo salvavita, con la precisazione che "Le società che operano in uno stesso impianto sportivo, ivi compresi quelli scolastici, possono associarsi ai fini dell'attuazione delle prescrizioni normative. Le società singole o associate possono demandare l'onere della dotazione e della manutenzione del defibrillatore semiautomatico al gestore dell'impianto attraverso un accordo che definisca anche le responsabilità in ordine all'uso e alla gestione".
La precisazione relativa agli impianti scolastici sembra volere estendere espressamente – per escludere ogni dubbio, considerata la ricorrenza di simili ipotesi – l'obbligo agli enti dilettantistici operanti in tale contesto, da un lato, escludendolo in capo alle scuole, dall'altro.
Vediamo punto per punto: anzitutto qualora le a.s.d. decidano di associarsi per fare fronte all'obbligo di dotazione del dispositivo salvavita, dovranno redigere una scrittura privata in cui specificano "chi fa cosa" al fine di evitare situazioni di responsabilità: ci riferiamo in particolare non solo all'obbligo di dotazione del DAE ma anche alla regolare manutenzione del medesimo. È del tutto evidente, infatti, come la sola presenza di un DAE non utilizzabile (si pensi all'ipotesi in cui, ad esempio, lo strumento non potesse essere usato perché sprovvisto di pile cariche) potrebbe rivelarsi fonte di responsabilità equiparabile all'ipotesi di sua assenza.
Secondo punto: le società singole o associate possono demandare i compiti loro spettanti al gestore dell'impianto. Anche in questo caso è fondamentale l'accordo del "chi fa cosa", sempre avendo riguardo alla precisazione, contenuta nel Decreto Balduzzi, per cui i sodalizi sportivi che utilizzano permanentemente o temporaneamente un impianto sportivo devono assicurarsi della presenza e del regolare funzionamento del dispositivo salvavita.
Quest'ultima indicazione riteniamo possa essere utile nel caso prospettato dal lettore qualora la scuola abbia spontaneamente deliberato – in assenza di obbligo normativo – di dotarsi del DAE. Ricordiamo che in questo caso l'a.s.d. dovrà inoltre garantire la presenza di personale formato all'utilizzo del dispositivo (qualora la scuola non abbia provveduto a formare personale sempre presente all'interno del plesso, si pensi ai bidelli).
Con riguardo a quest'ultimo aspetto, merita di essere segnalato che il Ministero della Salute ha recentemente chiarito l'obbligo di retraining ogni due anni per il personale non sanitario abilitato all'utilizzo del DAE: si veda in proposito La tutela sanitaria degli sportivi dilettanti: i recenti chiarimenti del Ministero della Salute, in Newsletter n. 3/2018.