Il quesito
Risposta di: Giancarlo ROMITI

Il d.l. n. 185/2008 prevede che le a.s.d./s.s.d. titolari di partita iva, in quanto esercenti attività commerciali, debbano presentare il Modello EAS esclusivamente per comunicare informazioni rilevanti per il fisco. Tanto affinché gli organi competenti possano verificare i requisiti che danno accesso alle agevolazioni tributarie riservate al terzo settore. L'invio del modello semplificato (light) è riservato – facoltà – alle a.s.d./s.s.d. in possesso del riconoscimento del Coni, mentre in assenza di tale iscrizione si ha l’obbligo di inviare il Modello EAS ordinario.
In particolare non occorre informare l'Amministrazione finanziaria delle novità che hanno riguardato: i proventi per attività di sponsorizzazione e pubblicità (punto 20 del modello), i messaggi pubblicitari (punto 21 del modello), l'ammontare medio delle entrate complessive degli ultimi tre esercizi chiusi (punto 23 del modello), il numero degli associati dell'ente nell'ultimo esercizio (punto 24 del modello), l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute (punto 30 del modello), l'ammontare dei contributi pubblici ricevuti (punto 31 del modello), il numero e i giorni delle manifestazioni di raccolta pubblica di fondi (punto 33 del modello).
Inoltre, come precisa la risoluzione 125/2010, non serve una nuova comunicazione in caso siano cambiati i dati identificativi del rappresentante legale o dell'associazione stessa e tali modifiche siano state già comunicate agli uffici finanziari attraverso i modelli AA5/6 o AA7/10.
La ripresentazione è invece necessaria nei casi di perdita dei requisiti qualificanti (art. 148 del T.U.I.R. e art. 4 del d.p.r. n. 633/72) o, fatto salvo quanto sopra specificato, qualora sia intervenuta variazione di dati precedentemente comunicati.
L'associazione di cui al quesito dopo 60 gg dalla costituzione non era ancora registrata al Coni e pertanto ha dovuto, per legge, presentare il Mod. EAS “ordinario”. Al contrario, come da disposizioni ministeriali (CM 12/E e 45/E del 2009), le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI possono assolvere all'obbligo della presentazione compilando la dichiarazione EAS con modalità semplificate (light).
Per quanto sopra esposto, ritengo che il sodalizio oggetto del quesito con la presentazione dell’EAS entro 60 gg dalla costituzione abbia già rispettato quanto previsto in materia dal legislatore e, pertanto, nel caso specifico, una nuova trasmissione potrebbe essere effettuata, ancorché non contemplata dalla norma, ai meri fini prudenziali.
Per una più dettagliata analisi si rimanda ai contributi apparsi nelle Newsletter n. 6/2013 e Newsletter n. 6/2015.