Il quesito
Risposta di: Enrico SAVIO
La norma in oggetto, come è stato da sottolineato dal nostro Lettore, è scritta in modo non chiaro e in parte errato: nell’usare la dicitura “i pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche” nonché “i versamenti da questi effettuati” il legislatore, ha sostituito la parola “incassi” con “versamenti”, altrimenti non si giustificherebbe l’interesse dell’Amministrazione finanziaria verso una parte delle movimentazioni di denaro (pagamenti) tralasciando interamente la sfera degli incassi dell’ente.
Inoltre, si ritiene che, nessun interesse debba essere attribuito ai “giroconti” tra denaro in cassa e conti correnti bancari/postali in quanto l’intento del legislatore (facendo riferimento ai “pagamenti a favore […] e versamenti”) è quello di monitorare adeguatamente le sole operazioni che spostano ricchezza da e verso l’ente e non le movimentazioni interne, a nulla interessando le risorse che, pur se movimentate, restano comunque dentro l’ente.
Tra le modalità tracciabili di incasso o pagamento utilizzabili per i trasferimenti che superano tale soglia si possono utilizzare i conti correnti bancari e postali, le carte di credito, di debito e prepagate, bancomat, assegni bancari e postali non trasferibili intestati all’ente, nonché altri strumenti che permettono di monitorare l’intero movimento del denaro.
Si ritiene che la semplice quietanza di avvenuto pagamento, rilasciata dall’atleta, non sia sufficiente a soddisfare le richieste della norma in quanto tale “ricevuta” certifica sì l’avvenuto pagamento ma non è in grado di dimostrare il movimento di denaro (proprio perché lo stesso potrebbe essere stato simulato in quanto mai avvenuto).
Toccando con mano, infine, il regime sanzionatorio previsto dall’art. 25, comma 5, L. 133/99 è necessario fare una distinzione a seconda che l’ente abbia optato o meno per il regime di cui alla L. 398/91: infatti, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria (da euro 258 ad euro 2.065) applicabile sempre e comunque agli enti sportivi dilettantistici in caso di effettuazione di pagamenti e/o incassi senza strumenti tracciabili, sopra la soglia sopra indicata, si avrà l'ulteriore aggravio (qualora l’ente avesse optato per l'applicazione della L. 398/91) della perdita di tale regime di favore dal primo giorno del mese successivo a quello della violazione.
Sul tema, da ultimo, si rinvia per approfondimenti al contributo di S. Andreani, Tracciabilità delle quote associative, in Newsletter n. 18/2013, e alla nota a sentenza di B. Stivanello, I pagamenti “frazionati” fino a 516,00 euro sono legittimi anche se eseguiti in contanti? – Commento a CTP Brescia n. 57/8/13 del 17.6.2013, in Newsletter n. 16/2013.