Il quesito
Risposta di: Stefano ANDREANI

Come ampiamente evidenziato in precedenti newsletter, con la soppressione dei commi 358 e 359 della Finanziaria 2018 i rapporti con atleti e tecnici non debbono necessariamente essere inquadrati come collaborazioni coordinate e continuative; di conseguenza, se non lo sono, ai relativi compensi non si applica l'obbligo di pagamento con mezzi tracciabili stabilito dal comma 910 della medesima Legge.
Per completezza ricordiamo poi che:
– nel caso in cui i rapporti con collaboratori siano inquadrati come co.co.co. amministrativo-gestionali, l'obbligo di pagamento con mezzi tracciabili è invece pienamente operante
– in caso di violazione di tale obbligo la conseguenza è, come stabilisce il successivo comma 913, "la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro", senza alcuna conseguenza sulla spettanza o meno del regime di cui alla Legge 398/91
– in caso di violazione dell'obbligo di tracciabilità "generale" dei pagamenti da 1.000 euro in su per i sodalizi sportivi, stabilito dall'art. 25 della Legge 133/99, dal 1/1/2016 può essere comminata esclusivamente la sanzione da 250 a 2.000 euro prevista dall'art. 11 del D.Lgs. 417/97, e non più la decadenza del regime di cui alla legge 398/91.