Il quesito
Risposta di: Gianpaolo CONCARI

Nel caso di esercizio sociale non coincidente con l'anno solare, il termine di scadenza della dichiarazione è il nono mese successivo alla chiusura dell'esercizio. Quindi nel caso prospettato, se l'esercizio è 1 luglio N / 30 giugno N+1, il termine è il 31 marzo N+2.
Alla data del 31/12/2017 si sono prescritti i termini relativi agli accertamenti delle dichiarazioni dei redditi e IVA relativi all'anno 2012 e precedenti. cioè 4 anni successivi a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Pertanto è da considerarsi prescritto il periodo di imposta 1° luglio 2011 – 30 giugno 2012 con dichiarazione presentata entro il 31 marzo 2013.
Si tenga presente che, in caso di dichiarazione omessa, l'annualità andata prescritta sarà quella del 2011. L'anno 2012, se la dichiarazione è considerata omessa, si prescriverà invece il 31/12/2018 e ciò vale anche per gli esercizi "a cavallo" di anno.
I termini sopra indicati si intendono validi purché non siano stati commessi reati segnalati in sede di accertamento all'autorità giudiziaria.
In ogni caso la questione della prescrizione della potestà accertatrice da parte dell'Agenzia delle entrate è un po' più complessa poiché sono variati i termini a seguito della modifica degli stessi ad opera dell'art. 1, commi 131 e 132, legge 28/12/2015 n. 208.
Per la precisione, con il comma 131 si è novellato l'art. 43 del d.P.R. 600/73 si è allungato di un anno il termine di prescrizione ma circa la decorrenza della norma occorre verificare il successivo comma 132.
Per l'esercizio indicato dall'utente, vale il vecchio termine, cioè 4 anni successivi a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.