Il quesito
Risposta di: Claudio BOGGIAN

Le Associazioni Sportive Dilettantistiche che si avvalgono del regime tributario previsto dall’articolo 148 del T.U.I.R. e dall’articolo 4, quarto comma, secondo periodo, e sesto comma, del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, devono presentare il modello enti associativi (Modello EAS).
Se la stessa Associazione ha versato esclusivamente compensi a collaboratori sportivi entro la soglia dell’art. 69 c. 1 T.U.I.R. (fino al 2017 Euro 7.500,00, dal 2018 Euro 10.000,00) la stessa non deve presentare il modello 770.
Per quanto riguarda l’invio del modello Eas, la Circolare 45/E del 25 ottobre 2009 indica che questo onere grava verso tutti gli enti associativi che svolgono attività commerciale in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuati verso pagamento di corrispettivi specifici, nei confronti di iscritti, associati o partecipanti; altrimenti non possono fruire dei regimi agevolativi ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA di cui ai richiamati articoli 148 del T.U.I.R. e 4 del d.p.r. n. 633 del 1972, tra cui la decommercializzazione dei contributi corsi richiamati dal lettore.
Nel caso in cui lo stesso ente non svolga attività commerciale, ad esempio riceva solo quote associative, come precisato nella Circolare 12/E del 9 aprile 2009, rimarcata nella Circolare 45/E del 29 ottobre 2009, con l’art. 30 del D.L. 185 del 2008 l’Agenzia vuole acquisire informazioni per garantire che le agevolazioni dirette ad incentivare il libero associazionismo non costituiscano uno strumento per eludere il pagamento di eventuali imposte dovute.
Essendo questi dati già presenti all’interno del Registro tenuto dal Coni, e quindi a disposizione dell’Amministrazione finanziaria, le Associazioni che svolgono esclusivamente attività istituzionale vengono esonerate da questo adempimento.
Per quanto riguarda il modello 770, i sostituti di imposta lo devono inviare per comunicare le ritenute operate, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate nonché il riepilogo dei crediti, di altri dati contributivi e assicurativi richiesti. Quindi non essendoci ritenute operate, il modello non va presentato.