Il quesito
Risposta di: Enrico SAVIO
Le associazioni che, avendone i requisiti, optano per il regime di favore previsto dalla L. 398/91, possono fruire di particolari vantaggi sia sotto il profilo fiscale che contabile.
Accanto alla mancanza dell’obbligo della tenuta delle scritture contabili e fiscali sostituite dal “Registro IVA contribuenti minori” di cui al DM 11/02/97, tali enti potranno scontare IRES ed IRAP in forma agevolata su di una base imponibile determinata applicando ai proventi commerciali un coefficiente del 3%, sul quale verranno poi applicate le aliquote ordinarie IRES (27,5%) ed IRAP (3,90%).
Tale associazioni, qualora abbiano uniformato i propri statuti ai dettami dell’art. 148, comma 8, Tuir, potranno applicare l’agevolazione prevista nel comma 3 dello stesso articolo in tema di corrispettivi specifici (attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici a favore dei propri associati, degli associati di altre associazioni affiliate alla medesima organizzazione locale o nazionale o tesserati della stessa organizzazione alla quale appartiene l’ente che svolge la prestazione).
Considerato che le attività oggetto del presente quesito configurano “prestazioni di servizi verso terzi” che non rientrano nelle fattispecie di cui sopra, si ritiene da considerare in tutto e per tutto attività commerciale tassata ai fini IRES ed IRAP.
Tuttavia, qualora fosse rispettato il duplice limite (2 eventi per anno con proventi totali complessivi non superiori ad euro 51.645,69 ) l'attività in questione potrebbe rientrare nella fattispecie di cui all’art. 25, comma 2, lett. a), L. 133/99, così da essere considerata de-commercializzata e non più soggetta ad obbligo di certificazione del corrispettivo né tanto meno tassata ai fini reddituali.
Infine si ricorda che l'associazione, per il fatto che è dotata della partita iva non potrà considerare tale attività come "occasionale" essendo i redditi di qualsiasi attività corrispettiva svolta verso soggetti terzi (che non rientri nelle fattispecie neutrali di cui sopra) da attrarre nell'alveo delle attività commerciali tassate in base al regime fiscale scelto.
Particolare attenzione merita il regime iva riservato ad alcune attività formative rientranti nel novero delle "prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù" nonché "quelle didattiche di ogni genere" svolte da "istituti o scuole riconosciuti da pubbliceh amministrazioni e da Onlus" così come previsto dall'art. 10, comma 1, del DPR 633/72.
In tal caso se la scuola che ha richiesto e finanziato tale progetto possa essedere identificata quale istituto avente un riconoscimento pubblico (ad esempio in quanto dipendente dal Ministero dell'Istruzione) si ritiene possibile fruire dell'esezione iva di cui sopra.