Il quesito
Risposta di: Enrico SAVIO

Gli enti associativi rappresentano “enti di persone” nei quali, appunto, deve prevalere l’elemento personale (associati) rispetto a quello patrimoniale. A conferma di ciò, nelle associazioni senza scopo di lucro gli amministratori devono impiegare le risorse a disposizione dell’ente per raggiungere gli scopi sociali, statutariamente previsti, secondo i programmi deliberati periodicamente dagli associati riuniti in assemblea.
Infatti, pur essendo la gestione dell’ente demandata a un numero ristretto di persone (organizzate in forma di Consiglio Direttivo o Consiglio di Amministrazione) il contratto di associazione richiede normalmente, dal punto di vista sostanziale, il coinvolgimento e/o informazione degli associati nelle scelte che esulano dall’ordinaria amministrazione nonché nelle altre questioni statutariamente previste (rinnovo organo amministrativo, nomina revisori, approvazione bilancio o rendiconto annuale, ecc.).
In via ordinaria, alla scadenza del mandato degli amministratori gli stessi dovrebbero provvedere alla convocazione dell’assemblea degli associati per il rinnovo dell’organo amministrativo nei tempi e modi previsti in statuto (non potendo tale funzione essere rimessa in capo allo stesso organo direttivo).
Nel caso in questione, considerata l’assenza di una specifica norma di legge sul tema, il rinnovo e/o l’eventuale proroga del Consiglio direttivo (e dei suoi componenti) dovrebbero essere disciplinati espressamente dalla carta statutaria (ovvero indirettamente facendo riferimento a specifiche norme al quale lo stesso statuto rinvia nel coprire le fattispecie dallo stesso non disciplinate).
Ciò premesso, qualora lo statuto nulla disponga in merito e non preveda espressamente, quindi, la possibilità di una "proroga" degli amministratori in essere, nulla vieta che, rispettando tutte le formalità per l'elezione, vengano rinominati i medesimi componenti del Consiglio uscente (Presidente compreso), anche stabilendo una scadenza del loro nuovo mandato condizionata alla conclusione della manifestazione da svolgere. Si ritiene infatti che ove il direttivo e l'assemblea siano d'accordo per una nuova nomina limitata nel tempo, vale a dire di durata inferiore a quella massima prevista dallo statuto, non agiscano in violazione delle norme statutarie (come sarebbe, invece, se venisse stabilita una durata oltre il termine).