Il quesito
Risposta di: Federico LODA
Il regime fiscale agevolato ex legge 398/1991 è stato inizialmente introdotto dal legislatore a favore delle sole associazioni sportive dilettantistiche e successivamente esteso alle Pro-loco ed alle altre associazioni senza fine di lucro dal d.l. n. 417/1991. Da ultimo con legge n. 350/2003 l'applicazione del regime agevolato è stata ampliata a favore delle associazioni bandistiche, cori amatoriali, compagnie filodrammatiche, associazioni di musica e danza popolare legalmente riconosciute e senza fini di lucro.
L'art. 5, comma 2 del richiamato provvedimento, così come da ultimo modificato dall'art. 25 della Legge 133/1999 prevede che il reddito imponibile dei soggetti che hanno optato per le disposizioni di cui alla legge n. 398/1991 sia determinato applicando all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali il coefficiente di reddittività del 3% e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali.
L'Amministrazione finanziaria, con circolare n. 1 del 11 febbraio 1992 ebbe modo di precisare che "nel plafond di 100 milioni di lire (il limite è stato negli anni incrementato fino agli attuali 250.000 euro), trovano collocazione tutti i proventi di cui all'art. 53 del menzionato T.U.I.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 (ora art. 85), sempreché assumano, per l'attività svolta dalle associazioni in argomento, natura commerciale, nonché le eventuali sopravvenienze attive di cui al successivo art. 55 del medesimo T.U.I.R. (ora art. 88), relative alle attività commerciali esercitate … Nel limite dei 100 milioni di lire sopra considerato non vanno computate le plusvalenze di cui all'art. 54 del predetto T.U.I.R. (ora art. 86), le quali, ai fini dell'imposizione diretta, sono escluse dalla determinazione forfetaria del reddito per effetto dell'art. 2, comma 5 della legge in rassegna".
Si tratta ora di attribuire il corretto inquadramento all'Iva addebitata in fattura dalla a.s.d., riscossa in misura piena e riversata all'Erario nella misura del 50%.
L'art. 88 del T.U.I.R. definisce come sopravvenienze attive:
a) i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi;
b) i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi;
c) la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi.
A ben vedere il minimo comun denominatore è rappresentato da spese, perdite, oneri, passività dedotti ovvero iscritti nel bilancio di precedenti esercizi. Potrebbe pertanto concludersi che l'IVA incassata nel periodo di imposta e riversata durante il medesimo periodo all'Erario, difetterebbe dei requisiti che connaturano le sopravvenienze attive.
Residua qualche dubbio in relazione alle fatture emesse a fine anno e che al termine dell'esercizio non risultano ancora incassate. E' da ritenere che il problema non si ponga in termini concreti poiché il rendiconto economico finanziario delle ASD viene solitamente predisposto ricorrendo al criterio di cassa, con ciò portando ad escludere la presenza di debiti erariali.
Le più recenti pubblicazioni dell'Amministrazione finanziaria non forniscono alcun contributo alla soluzione del quesito. Il tema non è trattato nel documento "Prime risposte ai quesiti posti dalle ASD del Friuli Venezia Giulia" edito dall'Agenzia Entrate e dal CONI regionale (sul quale v. i Commenti di F. Romei e P. Sideri) e neppure nella guida pubblicata dalla DRE Piemonte a maggio 2015 "Associazioni Sportive Dilettantistiche: come fare per non sbagliare" (sulla quale v. il Commento di S. Andreani, in Newsletter n. 18/2015).
Per quanto sopra rappresentato, non si ritiene che la parte di Iva addebitata in fattura e non corrisposta all'Erario rappresenti un componente positivo di reddito. L'iva non versata è pertanto esclusa da IRES e IRAP e non concorre alla determinazione del plafond dei 250.000 euro per l'accesso al regime ex Legge n. 398/1991.
In merito alla rilevazione contabile dell'Iva addebitata in fattura e non versata all'Erario si ipotizzano due modalità di registrazione:
a) contabilizzare i ricavi al valore imponibile e l'Iva non versata tra i ricavi non imponibili;
b) contabilizzare i ricavi al lordo dell'Iva e l'Iva versata tra i costi.
Il secondo metodo ha il pregio di una maggiore chiarezza e riflette in modo puntuale le connesse movimentazioni finanziarie. E' opportuno che nel rendiconto economico finanziario la sommatoria degli imponibili delle fatture emesse sia evidenziata in modo distinto dall'IVA addebitata in fattura, e che quest'ultima sia riclassificata tra gli altri proventi non commerciali.