Il quesito
Buongiorno, siamo una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata e vorremmo installare un impianto fotovoltaico sul tetto della struttura in cui viene praticata l'attività sportiva. La struttura non è di proprietà della società sportiva ma viene pagato un canone di locazione per l'utilizzo della stessa. L'impianto sarebbe di potenza superiore a 20 Kw . Considerando che siamo in regime di 398/91 è corretto considerare l'iva sull'intervento completamente indetraibile, il contributo GSE rilevante ai fini delle imposte dirette, l'energia ceduta soggetta ad iva?Il contributo e i ricavi da cessione di energia rientrano nelle attività commerciali e quindi costituiscono base imponibile ai fini dell'applicazione della percentuale forfettaria del 3% ?Cordiali saluti Risposta a cura di Stefano Andreani *, Consulente Fiscosport Toscana
Risposta di: Stefano ANDREANI

Buongiorno, siamo una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata e vorremmo installare un impianto fotovoltaico sul tetto della struttura in cui viene praticata l'attività sportiva. La struttura non è di proprietà della società sportiva ma viene pagato un canone di locazione per l'utilizzo della stessa. L'impianto sarebbe di potenza superiore a 20 Kw . Considerando che siamo in regime di 398/91 è corretto considerare l'iva sull'intervento completamente indetraibile, il contributo GSE rilevante ai fini delle imposte dirette, l'energia ceduta soggetta ad iva? Il contributo e i ricavi da cessione di energia rientrano nelle attività commerciali e quindi costituiscono base imponibile ai fini dell'applicazione della percentuale forfettaria del 3% ? Cordiali saluti
Risposta a cura di Stefano Andreani *, Consulente Fiscosport Toscana
L'inquadramento prospettato nel quesito appare corretto: si tratta di attività commerciale esercitata in "regome 398", con tutto ciò che ne consegue in tema di indetraibilità dell'IVA acquisti, fatturazione, assoggettamento a IRES e IRAP del 3% dei ricavi.
Va da sé che gli importi fatturati rilevano anche ai fini del superamento o meno del tetto di € 250.000, al di sopra del quale non si può applicare il "regime 398"
* Stefano Andreani, Dottore Commercialista e Revisore contabile in Firenze