Il quesito
Risposta di: GAROFALO Pasquale

Una volta che l’Assemblea Straordinaria ha approvato le modifiche statutarie rese necessarie dall’adeguamento alla nuova normativa, quali adempimenti formali sono necessari oltre all’iscrizione al Registro Coni? occorre comunicare all’Agenzia delle Entrate la variazione della denominazione sociale, a seguito ad esempio dell’inserimento della sola parola “dilettantistica” in aggiunta alla vecchia denominazione? Grazie
risposta a cura del Rag. Pasquale Garofalo, Collaboratore della Redazione Fiscosport – Pordenone
Preliminarmente si segnala che la registrazione dello statuto non è obbligatoria, salvo il caso in cui l’associazione voglia usufruire delle agevolazioni relative alla decommercializzazione dei corrispettivi specifici pagati dai soci (quote mensili) di cui all’art. 148 (già art. 111), 3^ comma, del Tuir.
In quest’ultimo caso – registrazione necessaria -, si consiglia di sottoporre a registrazione – che deve avvenire presso l’Agenzia delle Entrate (ex Ufficio del Registro) – la delibera dell’assemblea straordinaria che ha approvato le modifiche statutarie, allegando alla stessa anche una copia integrale del nuovo statuto.
ll cambiamento della denominazione sociale dovrà poi essere comunicato, sempre all’Agenzia delle Entrate (ex Ufficio IVA), utilizzando uno dei seguenti modelli:
– il nuovo mod. AA7/8 (prelevabile dal sito Fiscoport, vedi anche newsletter n. 06/2007 dell’8.02.2007), se l’associazione/società è titolare anche di partita iva;
– il mod. AA5/5, se l’ente è in possesso solo del codice fiscale.
Inoltre, se l’associazione/società ha optato per il regime forfettario previsto dalla legge n. 398/1991, la modifica della denominazione andrà comunicata anche all’agenzia SIAE competente per territorio.