Il quesito
Risposta di: Cazzorla Bepi
Si chiede se un circolo scacchistico senza partita iva ma con il solo codice fiscale e che esercita solo attività istituzionale e nessuna attività commerciale può evitare l’iscrizione al Registro Nazionale delle Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche presso il Coni. Cordiali saluti.
risposta a cura del Dott. Giuseppe Cazzorla, Consulente Provinciale Fiscosport Bari
L’iscrizione al registro nazionale delle società e associazioni sportive dilettantistiche tenuto dal Coni diventa obbligatorio soltanto qualora si voglia fruire delle agevolazioni previste in materia sportiva dilettantistica dall’art.
Tali agevolazioni non sono solo di natura fiscale per l’attività commerciale, ma riguardano l’organizzazione interna della vita associativa.
A livello esemplificativo le agevolazioni sono:
– possibilità anche per le società di capitali di utilizzare le disposizioni della L. 398/1991 e delle altre norme tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche;
– franchigia di Euro 7.500 di non imponibilità Irpef per i compensi e le indennità a sportivi dilettanti e mancata qualificazione di reddito diverso in presenza di pagamenti connessi a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, resi in favore di entità sportive dilettantistiche;
– regime agevolativo in materia di imposta di registro e delle esenzioni in materia di tasse e concessioni governative;
– possibilità di qualificare spese di pubblicità, i corrispettivi pagati, fino all’importo annuo di Euro 200.000, ad enti sportivi dilettantistici, per la promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante a fronte di specifica attività del beneficiario;
– detraibilità ai fini delle imposte dirette in capo al donante, delle erogazioni in denaro in favore dell’ente sportivo e imponibilità Irap per le indennità e i compensi erogati a sportivi dilettanti, oltreché per gli emolumenti assimilati;
– applicabilità delle disposizioni in materia di perdita di qualifica di ente non commerciale di cui all’art. 149 D.P.R. 917/1986 e impossibilità di accedere al fondo di garanzia sussidiaria, istituito dall’Istituto per il credito sportivo, con riferimento agli impianti sportivi.