Il quesito
Risposta di: Maurizio FALCIONI

Buongiorno, mi è stato chiesto se le srl sportive, iscritte regolarmente al coni e che hanno l’affiliazione ad un ente di promozione sportiva, possono fare contratti di collaborazione coordinata e continuativa e corrispondere compensi esenti. Grazie per la risposta.
Risposta a cura del Rag. Maurizio Falcioni, Consulente Provinciale Fiscosport Rimini
La domanda non è molto chiara.
Diamo per scontato che il riferimento del lettore ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa “esenti”, siano quelli di cui alla lett. m) dell’art.67 del DPR 917/86 e quindi quelli di carattere amministrativo-gestionale, così come il riferimento ai compensi, sempre esenti, siano quelli di cui alla prima parte della predetta lett. m) dell’art.67.
Pertanto il dubbio che l’utente esprime è se l’esenzione (€ 7.500,00) dettata dall’art. 69 del DPR 917/86 alle indennità, rimborsi forfetari, premi e compensi di cui alla lett.m) dell’art.67, si applichi anche alle società sportive dilettantistiche.
La risposta è: al pari delle associazioni sportive dilettantistiche, anche alle società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata si applica la lettera m) dell’art.67 del DPR 917/86 e conseguentemente il comma 2 dell’art. 69 del DPR 917/1986.
Quanto sopra deriva.
In primo luogo dal riferimento giuridico dettato dall’art. 61 del DLgs 276/2003 (Legge Biagi), che riconosce le attività di collaborazione coordinata e continuativa in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche.
Poi dalla normativa fiscale con il comma 3 dell’art. 90 della L. 289/2002 che, integrando la lett. m) dell’art.67 (ex 81), indica che sono considerati redditi diversi oltre alle indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche ……. anche i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.
A questo punto è molto semplice affermare che le disposizioni sulle collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo gestionale si applicano anche alle Srl sportive dilettantistiche; aggiungiamo che l’utilizzo da parte del legislatore della locuzione “anche”, estende l’applicazione dell’intera lettera m) alle società sportive.
Inoltre il primo comma dell’art.90 della predetta L. 289/2002, specificatamente indica che le disposizioni tributarie (quindi tutte) riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro.
Tale disposizione la riscontriamo nella prassi emanata non solo dagli uffici Erariali (Circ. Agenzia Entrate n.21 del 22/04/2003), ma anche da Istituti diversi come ad esempio l’ INPS (Circ. n.09 del 22/01/2004).
Una precisazione è d’obbligo anche se non richiesta dal testo del quesito: non dimentichiamo che se non esistono dubbi sull’esenzione fino a € 7.500,00 ai fini della imposizione diretta (IRPEF), altrettanto non si può dire dal punto di vista previdenziale (ENPALS). Non si entra nel merito ma numerosi articoli che affrontano in maniera esauriente la problematica, sono pubblicati sul sito di Fiscosport.