Il quesito
Risposta di: Barbara AGOSTINIS

La figura del socio (con i relativi diritti e doveri, l'indicazione dell'iter da seguire per l'ammissione nonchè per l'eventuale recesso o esclusione) è regolata all'interno dello statuto. Ciascun ente sportivo può disciplinare tale figura, nel rispetto dei principi di democraticità e uguaglianza: l'uno, mira a garantire la condivisione delle decisioni associative, ovvero ad assicurare il coinvolgimento di tutti gli associati al processo decisionale dell'ente (al fine dell'osservanza del citato principio è sufficiente la regolare convocazione di tutti i soci alle assemblee, in linea con le disposizioni statutarie, essendo irrilevante la partecipazione totalitaria), l'altro, impone l'attribuzione dei medesimi diritti a tutti gli associati.
Oltre a questi principi, caratterizzanti l'associazionismo sportivo, non possono essere violati i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico (si pensi, tra l'altro, al divieto di discriminazione).
In linea con simili indicazioni, l'ente è legittimato a normare le varie categorie di soci (i requisiti per l'ammissione sono, perlopiù, generici e fanno riferimento alla condivisione degli scopi e finalità associative), purchè siano attribuiti a tutti i medesimi diritti.
Non è chiaro cosa si intenda con l'espressione "socio effettivo": se il riferimento è all'automatismo nell'ingresso, ovvero al fatto che non è necessario il rispetto dell'iter previsto nello statuto nè la presentazione della domanda di ammissione, non sembra una procedura corretta perchè è doveroso verificare il possesso dei requisiti richiesti per potere fare parte dell'ente.
La circostanza per cui l'aspirante socio, può entrare a fare parte del sodalizio solo se "accettato" dal medesimo, evidenzia l'imprescindibilità della domanda. L'accettazione espressa dall'associazione (nei termini e secondo le modalità indicate nello statuto) dell'intenzione dell'aspirante socio di entrare a fare parte dell'ente consente di perfezionare l'iter di ingresso.
Solo nel momento in cui si verifica l'incontro fra la domanda (dell'aspirante socio) e l'accettazione (del sodalizio), può dirsi concluso il contratto associativo (fra l'associazione e l'associato).
In definitiva, la figura indicata dal lettore potrebbe essere inclusa fra le categorie di soci, subordinatamente alla dimostrazione del possesso di tutti i requisiti richiesti dallo statuto per l'ammissione e del rispetto della procedura indicata a tal fine.
Il fatto che il socio possieda le azioni di una s.p.a. (da cui conseguono diritti e doveri per l'azionista), sembra fare ritenere corretto che il diritto di associarsi ad un'a.s.d. rientri tra i diritti di quell'azionista, al fine di evitare, ad esempio, una situazione di conflitto di interessi o altre situazioni "border line".
Venendo ai quesiti specificatamente posti dal lettore, relativamente alla disposizione statutaria «è socio effettivo dell'associazione "il nucleo familiare del titolare di almeno una delle azioni della SPA Xyz"», occorrerà valutare con attenzione il disposto statutario per comprendere il numero dei soggetti che compongono il "nucleo familiare" e se la qualifica di "socio effettivo" venga assunta da ciascun membro del nucleo stesso, oppure – come testualmente direbbe lo statuto – il "nucleo".
Si ritiene che socio dell'a.s.d. debba essere una persona fisica o – ove statutariamente previsto – un soggetto giuridico diverso dalla persona fisica; ma il "nucleo familiare" non si ritiene essere ammissibile.
Relativamente al subordinare la qualifica di socio al possesso di azioni, occorre valutare la situazione nel complesso, onde evitare che possa essere contestata la democraticità e l'assenza di discriminazione.