Il quesito
Risposta di: Marco D'ISANTO
La domanda così come è formulata allude al problema della non imponibilità dei corrispettivi specifici per le associazioni sportive dilettantistiche.
L’articolo 148 del T.U.I.R., comma 3, dispone che “per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati”.
In ordine ai soggetti destinatari delle attività agevolate sembra essere chiaro che la qualifica di associato è sufficiente per godere della non imponibilità.
Nella norma è addirittura contenuto anche il riferimento ai frequentatori e non solo agli associati.
E’ bene chiarire tuttavia che le interpretazioni fornite dalla amministrazione finanziaria sono di segno restrittivo. Nella circolare n. 124 del 12/05/1998, l’Agenzia delle Entrate chiarisce quanto segue: “Risulta, pertanto, circoscritta l'applicabilità del comma 3 dell'art. 111 alle associazioni sportive, come delimitate dalla legge n.398 del 1991, definite anche alla luce della circolare n.1 dell'11 febbraio 1992 della soppressa Direzione Generale delle Imposte Dirette e del decreto del Ministro delle finanze del 18 maggio 1995, come associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva, riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche, intendendosi per tali le attività sportive esclusivamente dilettantistiche come definite nell'ambito della normativa regolamentare dei predetti organismi cui l'associazione e' affiliata”.
Inoltre il tesseramento dell’associato all’Ente di promozione sportiva rafforza l’esistenza di un vincolo associativo finalizzato all’attività sportiva. In sede di verifica fiscale sarebbe più difficile contestare la natura commerciale delle prestazioni sportive erogate nel caso in cui tutti gli associati siano anche tesserati di un ente di promozione sportiva e federazione sportiva e partecipino agli eventi sportivi da questi promossi e organizzati. Dunque è buona norma che tutti gli associati di una associazione sportiva dilettantistica siano anche tesserati alla Federazione e/o ente di promozione sportiva alla quale si è affiliati. E' evidente che sia l'adesione al sodalizio sportivo che l'eventuale tesseramento all'ente di promozione sportiva debbano essere il risultato di una condivisione del socio alle finalità perseguite dall'Associazione. Se l'adesione costituisce una mera procedura burocratica per l'accesso ai servizi sportivi senza che ci sia, da parte del socio, l'effettiva consapevolezza di adesione ad un ente associativo tale comportamento può essere censurato in caso di verifica fiscale.
Chiaramente la sola qualifica di socio e/o di tesserato da sola non è sufficiente per usufruire dei benifici fiscali. La fruizione dei benefici fiscali è infatti subordinata al rispetto formale e sostanziale dei requisiti statutari contenuti nel comma 8 dell’art. 148 del T.U.I.R. e nel comma 4 dell’art. 4, d.p.r. 633/72.
Ricordiamo il dettato del comma 8 dell'art. 148 del T.U.I.R. che recita testualmente: "Le disposizioni di cui ai commi 3, 5, 6 e 7 si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalita' analoghe o ai fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita' associative volte a garantire l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneita' della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilita' libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranita' dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicita' delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; e' ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalita' di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreche' le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
f) intrasmissibilita' della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilita' della stessa.
E inoltre l’art. 30 del d.l. 185/2008 ha previsto l’invio, da parte degli enti associativi, di una comunicazione all’Agenzia delle Entrate inerente dati fiscalmente rilevanti (Modello EAS), pena la decadenza da tutti i benefici fiscali.
Il trattamento fiscale sia delle quote associative che delle quote versate per la partecipazione ai corsi sportivi da parte degli associati è analogo. Entrambe le tipologie di proventi sono soggetti alla non imponibilità in virtu’ dell’art. 148 del T.U.I.R. comma 1 e comma 3 e ai fini IVA dell’art. 4 del d.p.r. 633/72.