Il quesito
Risposta di: Stefano ANDREANI

Ci lascia perplessi la dizione "asd a r.l.", è necessaria quindi una distinzione.
Se ci si riferisce a una S.r.l. sportiva dilettantistica senza scopo di lucro, per quanto riguarda il registro delle assemble, più correttamente il "libro delle decisioni dei soci", esso deve essere tenuto come prescrive, per tutte le S.r.l., l'art. 2478 c.c..
Le pagine del libro devono essere numerate progressivamente, nell'ultima pagina deve essere indicato il numero delle pagine che lo compongono e deve essere preventivamente vidimato al Registro delle Imprese (CCIAA) o da un Notaio.
E' dovuta l'imposta di bollo (una marca da € 16 ogni 100 pagine) mentre non sono dovute le Concessioni Governative annuali, per espresso esonero da parte dell'art. 90 della legge 289/02.
Se invece ci si riferisce effettivamente a una a.s.d. la questione è più articolata, dato che nessuna disposizione di legge, nè civilistica, nè fiscale, nè speciale relativa al settore sportivo, stabilisce infatti espressamente l'obbligo di tenuta di detto libro, tantomeno di vidimazione dello stesso; sono però dovute due precisazioni:
a) in primo luogo, la norma sovrana è sempre l'art. 36 c.c., il quale stabilisce che "L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati": qualora lo statuto prevedesse tale obbligo (cosa che accade frequentemente), esso dovrà essere rispettato
b) in secondo luogo, l'art. 90 della legge 289/02 richiede che le norme sull'ordinamento interno siano "ispirate a princi'pi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati": tutti gli associati debbono poter partecipare attivamente alla vita associativa; da questo fondamentale principio di democraticità ed effettività del rapporto associativo discende logicamente che (soprattutto in considerazione del fatto che di norma ben pochi soci partecipano alle assemblee) tutti i soci siano messi a conoscenza di ciò che è stato discusso e deciso in sede assembleare, e lo strumento per rendere effettivo tale diritto è che esistano, e siano liberamente consultabili dagli associati, i verbali di tutte le assemblee.
Dal percorso logico esposto qui sopra discende che se il libro dei verbali non è espressamente previsto, la sua tenuta sia decisamente opportuna per dimostrare il rispetto sostanziale dell'art. 90.
Infine, se siamo in presenza di una associazione riconosciuta, e quindi con responsabilità limitata, quanto esposto qui sopra al punto "b" rimane pienamente valido, così come quanto previsto al punto "a", ancorchè l'art. 36 sia dettato solo per le associazioni non riconosciute e non espressamente richiamato per quelle riconosciute: è ovvio che per le materie non espressamente disciplinate dalla legge quanto previsto dallo statuto sia vincolante per l'associazione anche riconosciuta, i suoi organi e i suoi partecipanti.