Il quesito
Risposta di: Maurizio MOTTOLA
La risposta al quesito posto dall'utente è negativa, in virtù delle specifiche regole che disciplinano il trattamento fiscale dei "rimborsi spese" erogati dai sodalizi sportivi dilettantistici nei confronti degli "sportivi" e dei "collaboratori amministrativo-gestionali".
L'art. 25, L. 133/1999 è stato modificato dall'art. 37, L. 342/2000 che ne ha sostituito i co. 1, 2, 3, 4, 7, 8 e abrogato i co. 5, 6, a partire dal 01.01.2000.
In base al combinato disposto dell'art. 25, co. 1, L. 133/1999 (nella formulazione vigente), dell'art. 67, co. 1, lett. m), T.U.I.R. e dell'art. 69, co. 2, T.U.I.R. è possibile individuare la qualifica fiscale delle somme erogate a fronte di prestazioni sportive dilettantistiche e il relativo trattamento ai fini delle imposte sul reddito.
In linea generale, le somme percepite dagli "sportivi" e dai "collaboratori amministrativi", a fronte dell'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica o di collaborazioni continuative e di natura non professionale, sono considerate "redditi diversi" se:
1. non sono qualificabili come redditi di lavoro subordinato o autonomo;
2. il sodalizio sportivo dilettantistico (associazione o società) erogante sia "riconosciuto" come tale dal CONI mediante iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e delle Società sportive dilettantistiche.
Per approfondimenti in merito alla corretta qualificazione delle prestazioni lavorative in ambito sportivo dilettantistico e in merito al riconoscimento sportivo, si rimanda l'utente ai numerosi contributi in materia presenti su Fiscosport.
Le somme erogate possono assumere la natura di compensi, indennità di trasferta, premi o rimborsi forfetari di spesa e non concorrono a formare il reddito imponibile, ai fini Irpef e in capo al percettore, entro il limite complessivo per periodo di imposta pari a euro 7.500,00.
Le somme erogate a titolo di rimborso spese "documentate" in modo "analitico" (c.d. "rimborsi spese a piè di lista") sono invece escluse in ogni caso da tassazione diretta.
Si tratta delle spese sostenute dallo sportivo o dal collaboratore amministrativo per vitto, alloggio, viaggio e trasporto in caso di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di riferimento, ovvero dal territorio del comune ove il soggetto risiede o ha la dimora abituale.
Tra le spese di viaggio sono incluse le "indennità chilometriche", ovvero le spese sostenute dal soggetto che utilizza il proprio mezzo.
Anche tali spese devono essere analiticamente calcolate, in base alla tipologia del veicolo e della distanza percorsa, utilizzando le apposite tabelle elaborate dall'ACI.
Le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto, comprese le indennità chilometriche, che non sono opportunamente documentate o che non sono sostenute fuori dal territorio comunale concorrono alla formazione della franchigia pari a euro 7.500,00 (cfr. RM 38/E/2014)
Tutto quanto sopra descritto si può applicare anche ai membri del Consiglio Direttivo di una associazione sportiva dilettantistica, per l'esercizio diretto di attività sportiva o per lo svolgimento di attività amministrative, non anche per lo svolgimento della carica assunta in quanto tale.
Occorre però tenere sempre presente il divieto di distribuzione anche "indiretta" di utili, ex. art. 90, co. 18, L. 289/2002 (cfr RM 9/E/2007), che potrebbe non essere rispettato all'atto della erogazione di somme nei confronti dei membri del Direttivo.
A tal fine occorre adottare i criteri e compiere gli adempimenti sinteticamente e di seguito elencati:
- compenso parametrato all'attività effettivamente svolta;
- compenso coerente con le somme erogate ad altri soggetti (sportivi o collaboratori);
- compenso deliberato senza la partecipazione del consigliere interessato;
- compenso non superiore a quello erogabile a soggetto terzo per le stesse mansioni;
- compenso non superiore ai compensi massimi previsti dal d.p.r. 645/1994 e dal d.l. 239/1995 per il presidente del collegio sindacale delle spa, ex art. 10, co. 6, dlgs 460/1997.