Il quesito
Risposta di: Barbara AGOSTINIS

Il quesito non sembra chiarire alcuni aspetti significativi, relativi ad esempio al tipo di "ginnastica" svolta, essendo tale termine generico e "insidioso". Alcune tipologie di ginnastica, si pensi ai corsi di ginnastica posturale, per anziani e simili, in sede di controllo talvolta non sono stati considerati attività sportiva. Si tratta di una precisazione necessaria, in quanto lo svolgimento di una simile attività costituisce il presupposto per potere "retribuire" i collaboratori utilizzando i cd. compensi sportivi. Il corretto utilizzo di tale modalità richiede invero altri requisiti. In particolare, deve trattarsi di attività non svolta nell'esercizio di una professione, per cui è doveroso accertarsi che la realizzazione dei corsi di "ginnastica" non costituisca (anche tenendo conto di altri incarichi sportivi presso la medesima società o presso differenti enti sportivi) "attività lavorativa" piuttosto che sportiva; in quest'ultimo caso sarà opportuno inquadrare il collaboratore come dipendente o lavoratore autonomo, inducendolo, se necessario, ad aprire la partita iva. E' doveroso ricordare che in tal caso, qualora i soggetti in questione siano dipendenti pubblici, oltre a dovere comunicare all'ente di appartenenza lo svolgimento dell'attività di istruttore, devono essere autorizzati dal medesimo a percepire eventuali compensi.
Considerato che il tema relativo alla retribuzione dei collaboratori sportivi è stato oggetto di numerosi approfondimenti, si rinvia ai contributi già pubblicati in materia (in particolare alla Newsletter Monotematica in materia di compensi n. 8/2014 ).
Il fatto che i collaboratori non siano tesserati per la società merita qualche chiarimento. Ovvero è necessario appurare se tali soggetti siano tesserati per altre associazioni o meno. In quest'ultimo caso è doveroso porre attenzione al tema dell'assicurazione per infortuni, che nel caso dei tesserati è compresa nel tesseramento mentre nel caso invece non lo siano deve essere risolto altrimenti.