Il quesito
Risposta di: Barbara AGOSTINIS

La scadenza del certificato medico nel corso dell'anno sportivo è un problema comune a molti sodalizi sportivi poichè la durata di tale documento può non coincidere con quella del tesseramento o dello svolgimento delle attività sportive. Se, da un lato, il controllo sulla validità del citato documento – e la conseguente responsabilità in caso di inadempimento – spetta al Presidente, dall'altro, è altrettanto vero che egli possa delegare una simile attività ad altra persona (si pensi alla segretaria dell'impianto), al fine di potere facilitare il rispetto di tale dovere; un altro strumento utile ad evitare lo svolgimento di attività sportiva da parte di atleti con certificato medico scaduto è l'adozione di strumenti (badges) che impediscono l'ingresso nella struttura al verificarsi di una simile situazione .
In definitiva, il fatto per cui l'esercizio di attività sportiva con un certificato medico non più in corso di validità – equiparabile a quella svolta da soggetti privi del certificato – possa costituire presupposto di responsabilità civile e/o penale a carico del Presidente qualora si verifichi un evento lesivo, che avrebbe potuto essere evitato sottoponendo l'atleta ad un successivo controllo medico, impone la massima attenzione da parte sua, nonchè l'adozione di tutte le misure idonee a limitare lo svolgimento della pratica sportiva da parte di soggetti in possesso di regolare certificato medico (in corso di validità). E' doveroso ricordare, infatti, che il certificato medico – emesso ai sensi di legge e valido – è l'unico strumento utile ad esonerare il presidente da responsabilità e a garantire la tutela della salute dei praticanti attività sportiva.
La situazione sembra presentarsi più problematica, considerata la maggiore difficoltà di controllo, qualora l'atleta decida di svolgere attività sportiva presso ulteriori strutture. E' altrettanto vero che, in tal caso, il dovere di vigilanza (sulla validità del certificato) spetta al Presidente del sodalizio presso cui l'atleta intenda "fare sport".
Un'ultima ipotesi che potrebbe verificarsi ed essere riferibile al quesito posto dal lettore (la cui formulazione non è invero molto chiara) riguarda la situazione in cui la maggior parte degli atleti – o addirittura tutti i componenti – di un'a.s.d. intendano praticare attività sportiva presso un diverso sodalizio – convenzionato o meno con quello di appartenenza -. In tal caso, il Presidente dell'ente "di destinazione", che è tenuto a verificare la regolarità del certificato medico, potrebbe, ove il numero degli atleti sia molto elevato, farsi rilasciare una dichiarazione dal Presidente dell'ente di provenienza in cui si attesta il possesso (da parte di ciascun atleta) della certificazione in corso di validità.
E' opportuno rilevare che un simile comportamento, seppure possa sembrare utile ad agevolare l'obbligo di verifica, in realtà dovrebbe costituire una extrema ratio, considerato che il dovere di controllo (e la conseguente responsabilità in caso di omissione) incombe sul Presidente dell'ente organizzatore delle attività sportive.