Il quesito
Risposta di: Maurizio MOTTOLA

Gli enti non commerciali di tipo associativo – come le a.s.d. – che hanno adottato un esercizio sociale non coincidente con l'anno solare, devono prestare particolare attenzione ai termini di presentazione del modello Unico (e delle dichiarazioni Iva e Irap) e del Modello 770 (e della Certificazione Unica).
Senza entrare nel merito della fattispecie concreta di cui al quesito, comunque carente di talune utili informazioni (l'a.s.d. ha svolto attività commerciali per le quali è sorto l'obbligo della presentazione delle dichiarazioni di cui sopra? Quale regime contabile e fiscale è stato adottato? A quale periodo ci si riferisce, 01.07.2015-30.06.2016 oppure 01.07.2014-30.06.2015? Sono state erogate somme assoggettate a ritenute fiscali?), si riportano di seguito i termini di presentazione di ciascuno dei diversi adempimenti precedentemente elencati.
Modello Unico ENC 2016/Dichiarazione Irap 2016
Ai fini della dichiarazione dei redditi per il calcolo delle imposte Ires e Irap dovute, rileva il periodo di imposta (esercizio sociale, finanziario, sportivo) adottato, se diverso dall'anno solare. Il termine di presentazione scade l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. Nel caso di periodo di imposta 01.07.2015-30.06.2016, la scadenza è pertanto fissata al 31.03.2017.
Dichiarazione Iva 2016
Ai fini Iva invece rileva esclusivamente l'anno solare, indipendentemente dal diverso esercizio sociale eventualmente adottato. Nel caso di esercizio sociale non coincidente con l'anno solare, la dichiarazione Iva, ove dovuta, dovrà essere necessariamente presentata in via autonoma. Per il periodo di imposta 01.01.2015-31.12.2015 la dichiarazione deve essere trasmessa a partire dal 01.02.2016 ed entro il 30.09.2016. Ricordiamo che le a.s.d. che hanno optato per il regime forfetario ex l. 398/1991 sono esonerate dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale Iva.
Certificazione Unica (CU) 2016 e Modello 770/2016
Anche ai fini degli adempimenti in qualità di sostituto di imposta rileva l'anno solare e non l'anno sociale. Per il periodo di imposta 01.01.2015-31.12.2015 sono previste le seguenti scadenze:
– CU (in forma sintetica) ai percettori, 29.02.2016;
– CU (in forma ordinaria) all'Agenzia delle Entrate, 07.03.2016 1;
– 770 (semplificato o ordinario), 01.08.2016, termine successivamente prorogato al 15.09.2016 2.
Per tutte le ulteriori informazioni in merito si consiglia di consultare le istruzioni ministeriali e i documenti di prassi pubblicati dall'Agenzia delle Entrate sul proprio sito web.
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1 Nel caso in cui la CU non contenga dati utili ai fini della "dichiarazione precompilata", l'invio può essere effettuato entro il termine di presentazione del Modello 770.
2 Nel caso in cui nella CU siano presenti esclusivamente redditi esenti da ritenute fiscali, è previsto l'esonero dall'obbligo della presentazione del Modello 770.