Il quesito
Risposta di: Giancarlo ROMITI

L’articolo 7 del d.l. 136/2004 prevede, in assenza del riconoscimento sportivo rilasciato dal Coni e conseguente mancata iscrizione al relativo registro, l’impossibilità di beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 90 della Legge 289/02, tra cui, in riferimento alle sole società sportive dilettantistiche costituite sotto forma di società di capitali senza scopo di lucro, l’applicabilità della Legge 398/91. Pertanto, indipendentemente dal riconoscimento sportivo, gli enti non commerciali, ricorrendone i presupposti soggettivi (no scopo di lucro) e oggettivi (plafond 400.000), possono accedere al regime agevolato di cui alla Legge 398/91.
Solo dopo l’entrata in vigore della c.d. riforma del Terzo Settore, ossia a partire dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Ue e dell’operatività del Runts (Registro unico Nazionale del Terzo Settore), eccezion fatta per i sodalizi sportivi dilettantistici iscritti al Registro Coni in quanto svolgenti discipline riconosciute come sportive dal Coni stesso, i benefici della 398 saranno cancellati per la generalità delle associazioni senza scopo di lucro (abolizione dell’art. 9 bis del d.l. 417/91).
Dal quesito – ma al fine di una puntuale risposta sarebbe indispensabile una verifica dello statuto – pare di capire che l’attività svolta dall’a.s.d. sia il trail-running, pratica sportiva che, al pari dello sky running, essendo compresa nell’elenco delle 385 discipline riconosciute, consentirà, per quanto sopra argomentato, di continuare ancora in futuro a usufruire della 398.
La lettrice scrive anche dello svolgimento di gare, un dato, questo, che a partire dal 2019, insieme agli ulteriori eventi didattici e/o formativi svolti nell’ambito del proprio organismo affiliante (FSN/EPS/DSA) e alla qualifica dei tesserati (dirigente, istruttore, atleta agonista o non), deve essere presente nella relativa sezione del Registro Coni. Anticipiamo qui che su questo punto – cioè sulle regole stabilite per l’iscrizione nel Registro CONI – sarà dedicato un articolo di approfondimento in uscita nella prossima Newsletter.
Per quanto riguarda all’accennata questione sull’assenza di professionalità da parte dell’istruttore si rimanda all’articolo di Bianca Stivanello, Titoli, diplomi, brevetti degli istruttori (A margine del Quesito dell'Utente n. 19922), in Newsletter n. 23/2018 del 20 dicembre 2018.
Infine: comprendiamo bene la preoccupazione finale della gentile lettrice, ma non possiamo esimerci – avendo presente il sempreverde detto “chi più spende meno spende” – dal suggerire di rivolgersi comunque a un/una professionista al fine di avere un diretto supporto in merito alle problematiche esposte.