Il quesito
Risposta di: Federico LODA
Per una completa risposta al quesito sarebbe opportuno esaminare le clausole del contratto di locazione. In assenza di qualsiasi riscontro è comunque possibile tratteggiare alcune considerazioni di carattere generale.
La previsione di destinazione esclusiva ad uso abitativo non accompagnata da una specifica clausola risolutiva del contratto, rende la pattuizione priva di peso contrattuale.
Laddove, al contrario, l'uso (e non solo la destinazione) diverso da quello abitativo fosse espressamente contemplato come clausola di risoluzione del contratto a favore del proprietario, sarebbe allora opportuno richiedere espresso consenso al proprietario, rappresentando che la domiciliazione della sede presso l'abitazione non comporta un cambio di destinazione d'uso dell'immobile locato (escludendo in particolare che sia prospettabile un indistinto afflusso di associati). Il tutto potrebbe essere coerentemente formalizzato in un'appendice o addendum all'originario contratto di locazione immobiliare. Si pone altresì la necessità di verificare se l'ipotesi sia percorribile (cioè consentita) in relazione all'eventuale regolamento condominiale.
Il contratto di comodato d'uso gratuito è, invece, da sconsigliare. Se la principale motivazione del contratto di comodato è rappresentata dalla possibilità di trasferire l'onere delle utenze in capo alla a.s.d. si potrebbe ravvisare in suddetta fattispecie un'illegittima distribuzione indiretta di utili (o riserve), che potrebbe essere contestata dall'Amministrazione Finanziaria con estrema facilità.
Da ultimo non è secondario suggerire un esame dello statuto della a.s.d., e in particolare delle disposizioni sullo svolgimento delle assemblee degli associati.
E invero laddove le disposizioni statutarie prevedessero come unica modalità di convocazione dell'assemblea "l'affissione dell'avviso presso la bacheca della sede sociale" si paleserebbe un'altra (grave) incongruenza che potrebbe, in concorso con altre, condurre alla contestazione dell'inesistenza in capo alla a.s.d. della natura democratica, requisito che – come noto – il legislatore richiede per la concessione dei bonifici fiscali.
Altrettanto importante sarebbe, in questo senso e per la medesima ragione, la presenza nello statuto sociale di una clausola che consentisse di convocare le assemblee anche in luoghi diversi dalla sede sociale, purché facilmente raggiungibili da parte degli associati.