Il quesito
Risposta di: Barbara AGOSTINIS
L'art. 3 del Decreto Balduzzi, che rappresenta la normativa di riferimento in materia, impone ai soggetti praticanti attività sportiva non agonistica, intesi come "coloro, i quali svolgono attivita' organizzate dal CONI, da societa' sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982," di sottoporsi annualmente a un controllo medico, finalizzato al rilascio del certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica. E' evidente come il possesso di un simile documento prescinda dallo status di socio o di tesserato e sia invece subordinato allo svolgimento di attività organizzata, tra l'altro, da società affiliate a Federazioni Sportive Nazionali e/o Enti di promozione sportiva.
E' doveroso comunque sottolineare che la FCI contempla, tra le varie figure di tesseramento, anche il tesseramento per turismo: l'art. 4, lettera l, dello Statuto prevede, tra l'altro, la figura dei "tesserati aderenti utenti della bicicletta" (intendendo per "utenti della bicicletta i tesserati aderenti senza vincolo di natura sportiva che utilizzano la bicicletta come mezzo di trasporto, per turismo o come fitness") che pare soddisfare le esigenze del caso prospettato dal lettore.
Seppure la situazione indicata dal lettore, ovvero l'accompagnamento a un'escursione cicloturistica, possa fare pensare a un'attività avente carattere amatoriale nonostante l'organizzazione sotto l'egida del CONI, in realtà – secondo quanto indicato dalla FCI – "l'attività cicloturistica, rideclinata nelle sue molteplici forme (raduno, fondo, regolarità, ecc…), è un’attività fisica controllata, idonea per tutte le età. Si svolge su percorsi che, per conformazione e lunghezza, ben si adattano alle possibilità dei partecipanti i quali potranno pedalare a medie orarie superiori a quelle di una semplice passeggiata in bicicletta ma non esasperate come quelle di un’attività agonistica".
In definitiva, sempre, secondo quanto disposto dalla Federazione di riferimento "l’attività cicloturistica può esplicarsi in: a) raduni: manifestazioni cicloturistiche a velocità controllata di 25 km/h che si svolgono su percorsi non particolarmente impegnativi la cui distanza non deve essere eccedente gli 80 chilometri giornalieri. b) attività di fondo: si distingue in medio fondo, fondo e gran fondo, manifestazioni che si svolgono su distanze differenziate superiori agli 80 chilometri di lunghezza; c) regolarità: manifestazioni a velocità prefissata che si svolgono su percorsi non eccedenti i 60 chilometri giornalieri, pedalabili a medie non superiori ai 27 km/h complessivi; d) settimane cicloturistiche: manifestazioni che si svolgono in più giornate con chilometraggi giornalieri non superiori ai 120 km.; possono essere previste anche prove cicloamatoriali, riservate ai soli tesserati cicloamatori partecipanti alla Settimana; e) brevetti, raids: manifestazioni che non presuppongono l’intervento diretto della F.C.I. e possono svolgersi in più giornate". Sempre, in virtù di quanto disposto dalla FCI, considerato che "il cicloturista svolge attività sportiva non agonistica", è tenuto a esibire il certificato per attività sportiva non agonistica.
Il fatto che il lettore sembri intenzionato a svolgere un'attività analoga a quella regolamentata dalla FCI (anche con riguardo alla tutela sanitaria dei praticanti) senza essere affiliato a tale ente, dovrebbe indurlo a prestare parecchia attenzione all'aspetto relativo alla certificazione medica in considerazione del fatto che il decreto Balduzzi, muovendo dal presupposto del particolare ed elevato impegno cardiovascolare caratterizzante, tra l'altro, le manifestazioni granfondo di ciclismo richiede accertamenti supplementari per il rilascio della certificazione medica, nonostante le attività siano praticate da soggetti non tesserati.
L'art. 4, infatti, dispone che: "Per la partecipazione di non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI a manifestazioni non agonistiche o di tipo ludico-motorio, caratterizzate da particolare ed elevato impegno cardiovascolare, patrocinate dai suddetti organismi, quali manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai 20 Km, granfondo di ciclismo, di nuoto, di sci di fondo o altre tipologie analoghe, il controllo medico comprende la rilevazione della pressione arteriosa, un elettrocardiogramma basale, uno step test o un test ergometrico con monitoraggio dell'attivita' cardiaca e altri accertamenti che il medico certificatore riterra' necessario per i singoli casi".
E' doveroso infatti ricordare, nonostante lo si sia ribadito ripetutamente, che il certificato medico rappresenta, da un lato, l'unica forma di tutela per l'atleta e, dall'altro, l'unica possibilità di esonero da responsabilità per l'organizzatore anche nelle situazioni in cui non sia obbligatorio per legge, rivelandosi inefficaci altri strumenti, quali la sottoscrizione di clausole di esonero da responsabilità (per l'organizzatore) o l'autocertificazione del proprio stato di salute.
In merito alla possibilità di una copertura assicurativa per l'ASD organizzatrice delle attività, è opportuno segnalare che la stipula di un'adeguata polizza assicurativa non riguarda l'eventuale responsabilità penale, bensì solo quella civile. Al fine di individuare i sinistri coperti dall'assicurazione è necessario conoscere il contenuto del contratto sottoscritto. Alcune compagnie assicuratrici offrono la possibilità di stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile legata a un determinato evento e contestualmente le Federazioni (tra cui anche la FCI) e gli enti di promozione sportiva permettono un tesseramento giornaliero al fine di garantire una copertura assicurativa ai partecipanti.