Il quesito
Risposta di: Stefano ANDREANI
Dalla formulazione un poco confusa del quesito ci pare di poter fare due ipotesi:
a) al momento della costituzione, è stato richiesto e ottenuto il codice fiscale ma non è stato registrato l’atto costitutivo; si vuole ora registrare tale atto, ma è andato smarrito (l’Agenzia delle Entrate non riesce a trovarlo semplicemente perché non le è mai stato portato);
b) al momento della costituzione, oltre a richiedere il codice fiscale è stato registrato l’atto costitutivo, ma ne è andata persa la copia coi timbri dell’Ufficio, e l’Agenzia delle Entrate non riesce a trovarlo.
Se si fosse nella situazione “b”, dal cassetto fiscale dovrebbe essere possibile ritrovare se non l’atto, almeno gli estremi della registrazione (dovrebbero essere stati inseriti gli atti registrati fin dal 1986); se si trovano abbiamo un elemento utile ma non risolutivo (perché l’atto comunque non l’abbiamo…), se non si trovano, di fatto siamo nella situazione “a”: nulla risulta relativamente a quest’atto.
Se questa è la situazione, nelle due varianti che peraltro sotto il profilo pratico si differenziano per ben poco, ritrovare oggi l’atto costitutivo originale avrebbe valore solo se esso fosse effettivamente stato registrato e trovassimo l’originale con il timbri di registrazione; in caso contrario anche un originale firmato senza la prova della registrazione non sarebbe di alcuna utilità, dato che registrarlo oggi gli conferirebbe data certa solo da oggi, senza in alcun modo sanare il passato (salvi casi particolarissimi che non è il caso qui nemmeno di ipotizzare).
E allora che fare?
Per il passato, l’avvenuta affiliazione alla Federazione dimostra che esisteva un atto costitutivo scritto e che il medesimo conteneva le clausole previste dall’art. 90 della Legge 289/2002 (cosa che la federazione avrebbe dovuto all’epoca controllare).
Tale dimostrazione non risolve la mancata registrazione e quindi quel requisito di Legge manca, ma fornisce a nostro avviso elementi a supporto della buona fede del sodalizio. Poi, in che considerazione essi vengano tenuti in sede di eventuale verifica, non siamo in grado di prevederlo, anche perché dipende anche dalla “sensibilità” / “aggressività” dei verificatori.
Per il futuro, la soluzione più corretta riteniamo sia fare una assembla straordinaria ora, con la quale modificare (anche leggermente) lo statuto, e registrare tale verbale e lo statuto a esso allegato.
A meno di una verifica particolarmente “aggressiva”, che dia una lettura quanto mai ristretta dell’art. 148 del T.U.I.R., in tal modo avremo un atto registrato, uno statuto aggiornato e parimenti registrato, e riteniamo si possa stare ragionevolmente tranquilli.