Il quesito
Risposta di: Barbara AGOSTINIS

L'aspirante socio diventa socio dopo avere perfezionato la procedura, a tal fine, indicata dallo statuto. L'iter (normalmente contrario) deve essere seguito anche per il recesso dall'associazione.
La circostanza per cui la maggior parte (per non dire la totalità) dei soci uscenti non formalizzi il proprio recesso attraverso le dimissioni, limitandosi a non presentarsi più alle attività, comporta la necessità di individuare modalità certe per "cancellare" i soci che hanno posto in essere un recesso tacito, qualora lo statuto non lo preveda, come sembra di capire nel caso ipotizzato dal lettore.
Si pensi, ad esempio, alla possibilità di considerare escluso chiunque non abbia pagato la quota associativa entro il mese di dicembre del relativo anno o previsioni analoghe.
E' evidente che, ove gli aspiranti soci, al momento della domanda, dichiarino di conoscere e accettare le previsioni statutarie, sono anche consapevoli dei casi in cui vengono esclusi "di diritto". Sembra, tuttavia, opportuno prevedere che una simile ipotesi di esclusione venga notificata al socio uscente, a tutela del medesimo, considerata la rilevanza costituzionale di un simile diritto.
Non può, infatti, trascurarsi che l'associato escluso ha diritto di ricorrere all'Autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione di esclusione ai sensi dell'art. 24 c.c. Seppure tale norma sia dettata con riguardo alle associazioni riconosciute, sembra invero applicabile anche alle associazioni non riconosciute, proprio in virtù della rilevanza costituzionale del diritto interessato.
Un'altra ipotesi percorribile – al fine di fruire legittimamente delle agevolazioni fiscali – è quella indicata dal lettore e consiste nel tesserare i partecipanti non interessati alla vita associativa senza renderli soci. Una simile soluzione può trovare applicazione purchè, ovviamente, l'ente sia affiliato a un'associazione di promozione sociale nazionale.