Il quesito
Risposta di: Giancarlo ROMITI

Il 2° comma dell’art 4 del DM 473/1999 ha sancito che, oltre ai versamenti, anche “i pagamenti non inferiori a L. 100.000 (€ 1.000,00 dal 01/01/2015) effettuati dalle società e dalle associazioni di cui al presente regolamento per operazioni inerenti l’attività istituzionale, compresi i pagamenti dei compensi di cui all’art. 2 (rimborsi a favore di atleti, allenatori, collaboratori), sono eseguiti con le modalità previste dal comma 1” (a/b o postali, bonifici, carte di credito bancomat).
Era dunque chiara la volontà del legislatore di prevedere per le associazioni/società sportive dilettantistiche l’obbligo della tracciabilità (conto corrente, bancomat, carta di credito ecc.) per ogni movimentazione finanziaria, sia in entrata che in uscita, di importo pari o superiore ad € 1.000,00 (sino a tutto il 2014 soglia pari ad € 516,46, innalzata, con decorrenza 1/1/2015, dal comma 713 dell’art. 1 della Legge 190/2014 – Stabilità 2015).
Successivamente, a partire dal 1° gennaio 2000, il comma 2 dell’art 37 della L. 342/2000 ha completamente modificato l’art 25 della Legge 133/1999 al cui comma 5 è stato stabilito che “i pagamenti a favore di società, enti e associazioni sportive dilettantistiche di cui al presente articolo e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo superiore a lire 1.000.000 (€ 516,46), tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo modalità idonee a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli…..”. Rispetto alla precedente formulazione non vengono più menzionati i “pagamenti……effettuati dalle società….” ma il legislatore questa volta fa riferimento esclusivamente ai “pagamenti a favore” di asd/ssd dilettantistiche e ai “versamenti da questi effettuati”.
Tuttavia l’Agenzia delle Entrate ha continuato/continua a considerare, sia per le entrate che per le uscite, non rispettata la norma tributaria in caso di inosservanza della regola sulla trasparenza dei movimenti e tale orientamento si evince anche nella recentissima RM 45/E del 06/05/2015“……sistema sanzionatorio applicabile in caso di inosservanza della tracciabilità dei pagamenti e versamenti….”. Ciò significa per l’associazione/società sportiva la decadenza dalle agevolazioni ex L. 398/91 e l’applicazione delle sanzioni previste dall’art 11 D.Lgs 471/1997 (minimo 258,33 – massimo 2065,83 Euro).
E’ chiaro che anche una sola operazione, seppur leggermente superiore al limite consentito, porta spesso in sede di accesso a contestazioni che, per quanto predetto – interpretazione letterale della nuova norma – vista la nota del Direttore Generale dell’Agenzia delle Entrate del 29/10/2010 e la sentenza n° 50/2012 della CTP di Ascoli Piceno – assenza di danno per l’Erario (sul punto v. Un'interessante sentenza in materia di disconoscimento della natura sportiva dilettantistica, in Newsletter n. 10/2012) – potrebbero tuttavia “svuotarsi” di contenuto avanti il Giudice Tributario.
Si evidenzia inoltre che l’obbligo della trasparenza di ogni movimentazione superiore ad € 1.000 (516,46 sino al 31/12/2014) è riferito al singolo pagamento/incasso non rilevando, in alcun modo, il totale delle uscite/entrate cosiddette frazionate. In tal senso CTP di Brescia sentenza n° 57/08/13 del 27 /05/2013.
Quanto predetto trova applicazione anche nell’ipotesi in cui il sodalizio eroghi rimborsi ai propri tesserati, tenendo ben presente in tale fattispecie anche le disposizioni contenute negli articoli 67 e 69 del T.U.I.R. (tassazione compensi a sportivi dilettanti).
Da non sottovalutare inoltre le conseguenze per il mancato rispetto della normativa antiriciclaggio.
Per concludere: la nebulosa evoluzione del quadro normativo, talvolta poco chiaro anche agli stessi verificatori che spesso hanno comportamenti non univoci, consiglia di:
- essere sempre nelle condizioni di abbinare ad ogni singolo incasso di contanti o prelevamento di denaro i rispettivi versamenti cumulativi o pagamenti frazionati;
- effettuare, se possibile, anche per importi “sotto soglia”, pur se non espressamente richiesto, sempre operazioni a mezzo di strumenti tracciabili.
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Sull’argomento si evidenziano gli interventi di
- Giuliano Sinibaldi, Aggiornato a € 1.000,00 il limite massimo di utilizzo del contante per fruire dell'agevolazione ex l. 398/1991, in Newsletter n. 23/2014,
- Stefano Andreani, Quali le sanzioni se viene violata la norma sulla tracciabilità di incassi e pagamenti?, in Newsletter n. 2/2015;
- sulla Risoluzione 45/E del 6 maggio scorso si v. il redazionale Tracciabilità dei pagamenti per le a.s.d.: i chiarimenti della risoluzione 45/E, in Newsletter n. 9/2015.
Quanto ai riferimenti normativi v.:
- Legge 133/1999, art. 25, comma 7. Rinvio ad un successivo decreto per il controllo delle operazioni istituzionali di importo non inferiore a L. 100.000.
- DM 473/1999 – regolamento attuativo dell’art. 25 della L. 133/1999.
- Legge 21/11/2000 n° 342 – disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche.