Il quesito
Risposta di: Barbara AGOSTINIS

Come già enunciato in alcune precedenti risposte a quesiti analoghi, il fatto che il termine imposto ai sodalizi sportivi per la dotazione del defibrillatore sia stato prorogato di alcuni mesi, può determinare alcune modifiche alla disciplina normativa di riferimento (cd. Decreto Balduzzi).
Il dettato legislativo, attualmente in vigore, impone agli enti sportivi dilettantistici, non al gestore dell'impianto, l'obbligo di acquistare il defibrillatore, precisando che, ove più società utilizzino la stessa struttura, possano associarsi per adempiere un simile dovere o delegarne l'attuazione al gestore della struttura. Non può essere trascurata, in entrambi i casi, la necessità di un accordo scritto, ben dettagliato in cui si specifichino chiaramente i rispettivi compiti ("chi fa cosa"), al fine di evitare pesanti conseguenze in termini di responsabilità civile e/o penale nella malaugurata ipotesi in cui si verifichi un evento lesivo, il cui accadimento avrebbe potuto essere evitato con un'adeguata organizzazione.
Le asd/ssd che utilizzano un impianto sportivo, per espressa disposizione normativa, devono accertarsi dell'esistenza del defibrillatore.
Si ritiene opportuno ribadire (seppure già affermato in precedenti risposte) due aspetti, la cui inosservanza potrebbe avere importanti conseguenze in termini di responsabilità civile e/o penale per il sodalizio.
In particolare, ci si riferisce all'obbligo – posto a carico dei sodalizi – di garantire non soltanto l'esistenza del defibrillatore, bensì anche un'adeguata manutenzione del medesimo e la presenza di personale abilitato all'utilizzo dell'apparecchio. E' oltremodo evidente che il mancato o inadeguato adempimento di simili doveri, laddove costuisca il presupposto del verificarsi di un evento lesivo, può essere fonte di responsabilità per il sodalizio analogamente all'ipotesi di assenza dello strumento salvavita.