Il quesito
Risposta di: Francesca SCENDONI
La variazione della sede legale di un’associazione sportiva dilettantistica, a prescindere che si effetti nell’ambito dello stesso comune, di comuni diversi o addirittura di provincie diverse, è “normalmente” disciplinata dagli articoli dello statuto dell’associazione stessa. A parere di chi scrive, sarebbe IN OGNI CASO opportuno farla deliberare da un’assemblea straordinaria con delle maggioranze qualificate e redigerne un apposito verbale. Sia che si tratti di assemblea straordinaria (opzione consigliata) che ordinaria comunque sempre ai Soci spetterebbe la decisione.
Non si esclude però che lo Statuto possa prevedere una norma che deleghi il Consiglio Direttivo a trasferire, se necessario, la sede legale dell’Associazione. Tale clausola, sempre a parere di chi scrive sarebbe valida purché venga vincolata al Comune in cui è situata la sede dell’associazione in sede di costituzione. Ciò non toglie infatti che detta competenza può essere riservata dallo statuto anche all'organo amministrativo, potendosi comunque ipotizzare (forzando l’interpretazione) di decisione attinente alla “sfera gestionale” dell'associazione.
Nel caso in oggetto, con la specifica tra l’altro del “fuori provincia” in assenza di norme statutarie di riferimento, ribadisco che si consiglia “delibera di assemblea straordinaria”.
La variazione della sede legale dovrà poi essere comunicata all’Agenzia dell’Entrate, tramite il Modello AA5/6, per le Associazioni in possesso del solo codice fiscale, o il Modello AA7/10, per le Associazioni in possesso di partita IVA; effettuata tale comunicazione, non è necessario redigere un nuovo Modello EAS.
Il cambiamento della sede dovrà essere comunicato anche agli uffici degli eventuali Registri o albi in cui l’Associazione è iscritta, e a tutti i soggetti pubblici o privati con i quali l’Associazione ha stipulato contratti di qualsiasi natura (istituto di credito compreso).
Dal momento che la costituzione deve prevedere l’indicazione della sede legale dell’Associazione, di norma è necessario modificare tale atto. Non sussiste l’obbligo di modifica statutaria se nello Statuto è indicato solo il Comune (e non l’indirizzo completo) in cui ha sede l’Associazione e il trasferimento della sede avviene nell’ambito dello stesso Comune (sconsiglio cmq questa soluzione); l’obbligo di modifica non sussisterebbe anche nel caso in cui il trasferimento della sede avvenisse nell’ambito dello stesso Comune e lo Statuto, pur riportando l’indirizzo della sede, contenga una dicitura del tipo: “Il trasferimento della sede associativa, nell’ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria” (sconsiglio anche quest’ultima soluzione).
In sostanza,lo Statuto deve essere modificato se in esso è riportato l’indirizzo completo della sede legale e nell’atto non è esplicitata la possibilità del trasferimento della sede, nell’ambito dello stesso Comune, senza dover effettuare una modifica statutaria; il trasferimento in un Comune e/o provincia diversi, come nel caso di specie, rappresenta invece, in ogni caso, una condizione per cui è necessario modificare lo Statuto.
Riguardo la registrazione di tale modifica (sia entro, che fuori comune o provincia) la scrivente è di parere favorevole. Selo Statuto originale è stato registrato all’Agenzia delle Entrate sarà necessario registrare le modifiche entro 20 giorni: per modifiche limitate, come il cambiamento della sede legale dell’Associazione, è sufficiente registrare solo il verbale di assemblea contenente la modifica statutaria; altrimenti, se si preferisce, si potrà provvedere alla registrazione del nuovo Statuto (meglio allegare anche il relativo verbale di assemblea). In sede di tale modifica, si potrebbe cogliere altresì l’opportunità di verificare se non vi siano altre clausole da adeguare per necessità o per scelta, in particolare (spostando la sede presso lo studio del commercialista) di NON lasciare, come modalità di convocazione dell’assemblea, l’affissione di avviso sulla bacheca presso la sede sociale!