Il quesito
Risposta di: Barbara AGOSTINIS

La disciplina della certificazione per attività non agonistica è contenuta nel Decreto Balduzzi (e successive modificazioni ed integrazioni), che ha abrogato la regolamentazione precedente di cui al DM 28 febbraio 1983, modificando le disposizioni relative agli accertamenti necessari al rilascio del certificato (si pensi all'effettuazione dell'elettrocardiogramma che ha subito alterne vicende in merito all'obbligatorietà) e ai medici competenti alla redazione del medesimo; il documento può essere ora rilasciato dal medico dello sport, oltre che dal medico di base e dal pediatra relativamente ai propri assistiti.
La normativa attualmente in vigore non indica alcunchè circa il luogo in cui i medici competenti devono svolgere l'attività certificatoria, diversamente da quanto previsto per il rilascio della certificazione di idoneità alla pratica agonistica. E' oltremodo evidente che, in assenza di specificazioni al riguardo, trova applicazione la normativa generale e il codice deontologico della professione medica.
Una risposta esaustiva al quesito presupporrebbe tuttavia la conoscenza di altri elementi, relativi, ad esempio, alla "diversa" sede in cui il medico esegue le visite, ovvero se si tratta di uno studio medico o di un differente contesto, "abusivo", perchè privo dei requisiti imposti dalla legge, ad esempio il locale di una palestra. Laddove si riscontri una condotta scorretta del professionista volta all'attuazione di visite mediche preordinate al rilascio della certificazione di idoneità alla pratica non agonistica in un luogo sprovvisto delle caratteristiche richieste dalla legge per l'esercizio della professione medica, può essere segnalato all'ordine professionale di appartenenza, qualora si ravvisino gli estremi della commissione di un illecito disciplinare.