Il quesito
Risposta di: Franca FABIETTI
Per quanto riguarda l’aspetto contributivo non ci sono dubbi che le agevolazioni (franchigia e riduzione dell’imponibile previdenziale del 50%) siano riservate ai collaboratori titolari di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa e ai collaboratori titolari di P.IVA, iscritti alla gestione separata dell’INPS e non anche ai lavoratori subordinati iscritti al Fondo Pensione Lavoratori Sportivi (FPLS).
I commi 8bis e 8ter dell’articolo 35 del D. Lgs. 36/2021 contengono le agevolazioni richiamate nel quesito stabilendo che
l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, di cui ai commi 6, 7 e 8, sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui.
Inoltre fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione al fondo di cui ai commi 6, 7 e 8 è dovuta nei limiti del 50 per cento dell’imponibile contributivo.
I commi 6,7 e 8 fanno riferimento ai lavoratori di cui al comma 2 iscritti alla Gestione separata INPS ovvero ai lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome.
Per quanto riguarda l’aspetto fiscale la questione è ancora aperta.
Il trattamento tributario è disciplinato dall’art. 36 del D. Lgs. 36/2021 e nel comma 6 è indicato:
”I compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000,00”.
L’utilizzo della parola “compensi” e non anche di “retribuzione” ci porta a pensare che la franchigia sia riservata esclusivamente ai collaboratori coordinati e continuativi e ai titolari di partita IVA. Si attende un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.