Il quesito
Risposta di: Maria Cristina Dalbosco
Quanto indicato in apertura dal quesito della gentile lettrice è confermato: per l’invio della dichiarazione telematica il termine è l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Pertanto, se l’ente avesse l’esercizio coincidente con l’anno solare, il termine di presentazione sarebbe fissato al 30 novembre. Nel caso prospettato, con esercizio che termina il 30 giugno, è corretto individuare la scadenza nel 31 maggio:
Art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 22 luglio 1998, n. 322
Termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P.
1. Le persone fisiche e le società o le associazioni di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all’articolo 3, per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a. tra il 1° maggio e il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 30 novembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.
2. I soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche, presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all’articolo 3 in via telematica, entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Anche i termini relativi alle scadenze dei versamenti sono corretti: il saldo IRES e il primo acconto vanno pagati entro il 31 dicembre e il secondo acconto entro 31 maggio; si tenga conto anche della possibilità di effettuare il primo pagamento (saldo e primo acconto) entro il 30 giugno pagando la maggiorazione dello 0,40%.
Infine, per i periodi d’imposta chiusi anteriormente al 31 dicembre, la dichiarazione dei redditi va presentata utilizzando il modello REDDITI approvato nel corso dell’anno in cui si chiude il periodo. Quindi nel caso, ad esempio, di un esercizio che va dal 1/7/2020 al 30/6/2021 si utilizzi il Modello Unico 2021.