Il quesito
Risposta di: Barbara AGOSTINIS
Come già espresso in altri articoli, attualmente può essere definito lavoratore sportivo solo chi rientra in una delle figure tipizzate ex lege, ovvero (ai sensi dell’art. 25, d. lgs. 36/2021): “l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato”.
Nonostante il legislatore abbia previsto altresì la possibilità di considerare “lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi dell’articolo 15, che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui al primo periodo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativogestionale”, la mancata predisposizione dei cd. mansionari da parte degli organismi di affiliazione non consente a una simile disposizione di trovare concreta attuazione.
Il quadro normativo predetto si riflette, condizionandolo, sull’inquadramento giuridico dello steward, figura prevista in ambito statale e sportivo.
Il legislatore è intervenuto a disciplinare le funzioni degli stewards con il decreto 13 agosto 2019, Modifica del decreto 8 agosto 2007, recante «Organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi», applicabile alle competizioni calcistiche professionistiche e dilettantistiche in impianti aventi capienza superiore a 7.500 posti.
La normativa citata è tesa a regolare i compiti degli steward, preposti a garantire l’ordine pubblico delle manifestazioni sportive, in particolare (ex art. 3) a svolgere le seguenti funzioni: a) controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi; b) accoglienza e instradamento degli spettatori; c) verifica del rispetto del regolamento d’uso degli impianti sportivi; d) svolgimento di servizi ausiliari dell’attività di polizia, relativi ai controlli nell’ambito dell’impianto sportivo, per il cui espletamento non è richiesto l’esercizio di pubbliche potesta’ o
l’impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.
Negli ultimi anni la figura dello steward è stata invero disciplinata anche in ambito sportivo; la FISE, ad esempio, ha introdotto lo STEWARD NAZIONALE DI 1° LIVELLO MULTIDISCIPLINARE, regolandone vari aspetti, dalla formazione, ai requisiti per l’accesso, alle competenze.
Se gli steward previsti dalla normativa statale, preposti a garantire la sicurezza e il rispetto dell’ordine pubblico durante le manifestazioni calcistiche non sembrano essere “toccati” dalla riforma dello sport, trattandosi di soggetti non tesserati, non altrettanto può dirsi con riguardo agli steward regolati dall’ordinamento sportivo. Questi ultimi potrebbero essere considerati lavoratori sportivi, laddove rientranti nei “mansionari federali” non ancora emanati.
Attualmente, pertanto, non può ritenersi che lo steward sia un lavoratore sportivo; ciò non significa che debba inevitabilmente essere inquadrato come lavoratore dipendente. L’inquadramento giuridico più corretto deve essere valutato con riguardo alle modalità concrete della prestazione resa, non dovendo essere ricondotto necessariamente al rapporto di lavoro subordinato.