Il quesito
Risposta di: Patrizia SIDERI
L’osteopata è una figura sanitaria introdotta nel nostro ordinamento con il d.p.r. 7 luglio 2021, n. 131, che a sua volta ha recepito l’Accordo Stato-regioni del 5 novembre 2020. Si tratta di una figura professionale, che, in possesso di Laurea abilitante o titolo equipollente, svolge gli interventi di prevenzione, promozione, cura e assistenza al mantenimento della salute.
In generale chi esercita una professione sanitaria – e quindi anche un osteopata – utilizza, ai fini professionali, una struttura che deve essere dotata del prescritto certificato di abitabilità/agibilità o della documentazione che ne attesti la rispondenza ai requisiti igienico sanitari ed edilizi previsti dai regolamenti comunali (d.p.r. 14 gennaio 1997): occorre pertanto verificare la normativa regionale, al fine della destinazione degli spazi che dovrebbero avere la destinazione “ambulatorio”, con i relativi servizi igienici. Si consiglia pertanto di ricorrere a un tecnico al fine delle opportune verifiche.
Ai fini contrattualistici, è opportuno che il rapporto tra la s.s.d. e l’osteopata sia di “affitto spazi”: se la società sportiva non è proprietaria dei locali ma è invece a sua volta titolare di un contratto di affitto per i locali della palestra, è necessario verificare che all’interno del contratto medesimo non sia previsto un divieto di sub-locazione.
È infine fortemente consigliato che i pazienti dell’osteopata abbiano rapporti diretti solo con lui, che in altre parole paghino la prestazione direttamente al professionista.