Il quesito
Risposta di: Redazione Fiscosport

Le modifiche statutarie in genere – comprese quelle che comportano il cambiamento della denominazione sociale dell’associazione – saranno state prese a seguito della convocazione di una assemblea straordinaria dal cui verbale risulterà l’approvazione del nuovo statuto. Quest’ultimo sarà poi stato registrato nuovamente all’Agenzia delle Entrate con contestuale pagamento dell’imposta di registro di € 200,00, mentre dal 1 gennaio 2019 l’a.s.d. è esentata dal pagamento delle marche da bollo da € 16,00 (precedentemente da apporre ogni 4 facciate).
Sempre entro 30 giorni dalla decisione assembleare, la variazione della denominazione sarà stata comunicata all’Agenzia delle Entrate attraverso il modello AA5/6 (se la a.s.d. ha il solo codice fiscale) o il modello AA7/10 (se l’a.s.d. è anche titolare di partita IVA).
Ora, se le modifiche statutarie avessero riguardato il solo nome dell’associazione la risposta al quesito del Lettore sarebbe semplice: no, non è necessario ripresentare il Modello EAS dal momento che la variazione di dati anagrafici relativi all’ente è una delle due ipotesi di esonero dalla ripresentazione dell’EAS (l’altra è riferita ai dati anagrafici del rappresentante legale) indicata dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 6 dicembre 2010, n. 125/E, dal momento che queste modifiche sono già in possesso degli uffici finanziari attraverso i modelli AA5/6 o AA7/10 di cui sopra.
Il quesito accenna tuttavia a una modifica dello statuto che ha interessato anche la denominazione: l’associazione dovrà in questo caso controllare se con il nuovo statuto sono variate una o più condizioni previste nei campi del Modello (semplificato) già presentato al momento della costituzione dell’ente, che sono quelle dei campi
- 4: presenza di articolazioni territoriali e/o funzionali dell’ente
- 5: l’ente è un’articolazione territoriale e/o funzionale di un altro ente
- 6: il campo chiede di indicare se l’ente è affiliato a federazioni o enti di carattere nazionale
- 20: l’ente riceve proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità
- 25: descrizione del settore nel quale l’ente opera prevalentemente
- 26: indicazione delle specifiche attività svolte dall’ente
Se lo statuto non ha variato alcuna condizione qui elencata (o vi sono variazioni relative al solo punto 20), non vi è l’onere di inviare un nuovo Modello EAS.
Diversamente il Modello andrà ripresentato, compilato in tutti i suoi campi (anche quelli non interessati da variazioni) entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le modifiche: nel caso prospettato, pertanto, entro il 31 marzo 2020.