Il quesito
Risposta di: Barbara AGOSTINIS
Questo il testo integrale del quesito a cui il presente contributo intende offrire risposta:
Con riferimento al vostro articolo pubblicato in data 09/12/2020 (Obblighi assicurativi in capo a titolari di palestre), chiedo cortesemente di fare maggiore chiarezza in merito all’obbligo assicurativo verso i collaboratori diversi dagli istruttori tecnici i quali beneficiano di una tutela sanitaria divenuta obbligatoria per effetto delle disposizioni del DPCM 03/11/2010. Il testo della norma dice che le federazioni e gli enti di promozione sportiva sono tenuti alla stipula delle dell’assicurazione obbligatoria, per conto degli enti affiliati, nell’interesse dei soggetti assicurati con qualifica di atleta, tecnico e dirigente. La domanda è la seguente: cosa è previsto per i collaboratori amministrativo gestionali i quali, in virtù della specificità dei rapporti regolati dall’art.90 L. 289/2002 non rientrano nell’obbligo assicurativo INAIL nella forma applicata per i lavoratori parasubordinati, né vengono comunque menzionati tra i soggetti beneficiari di tutela sanitaria?
Inoltre, riprendendo un articolo del 14/07/2020 riguardante un commento alla prima bozza della legge di riforma dello sport (Nuovo Testo Unico di riforma dello sport – Commento alla prima bozza), nel passaggio in cui viene scritto “Per gli sportivi dei settori dilettantistici, di cui all’ articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che svolgono attività sportiva di carattere amatoriale, rimane ferma la tutela assicurativa obbligatoria prevista nel medesimo articolo 51, come successivamente modificato e integrato, e nei relativi provvedimenti attuativi. La competenza per la gestione dei relativi rapporti assicurativi è attribuita all’ INAIL”, a chi ci si sta riferendo atteso che fino a quando la riforma dello sport non sarà legge di stato l’Inail non entrerà nel merito della questione?
La posizione dei collaboratori amministrativi-gestionali è peculiare, trattandosi di collaboratori, il cui trattamento fiscale è specificato chiaramente dal legislatore; ai sensi dell’art. 67 T.U.I.R. (comma 1, lett. m) è, infatti, considerato un reddito diverso dai redditi da lavoro, analogamente alle somme erogate ai collaboratori sportivi. L’assenza di tesseramento per i collaboratori amministrativi gestionali, d’altra parte, impedisce loro di fruire delle stesse tutele concesse agli sportivi, tra cui emerge, appunto, la tutela assicurativa – obbligatoria – per infortuni.
Il fatto che il loro rapporto di collaborazione non possa essere ricondotto a un ordinario rapporto di lavoro, del resto, non consente di godere della medesima tutela assicurativa per infortuni riconosciuta ai lavoratori “ordinari”.
L’assenza di qualunque forma di tutela assicurativa per infortuni obbligatoria ex lege (derivante dal tesseramento per gli sportivi e riconducibile all’INAIL per i lavoratori) non esclude la possibilità/opportunità di riconoscere una protezione per infortuni su base volontaria. Non essendo invero imposta dal legislatore, in assenza di costrizioni, può essere su base volontaria, in quanto rimessa alla “discrezionalità del datore di lavoro”.
In definitiva, allo stato attuale, il silenzio del legislatore sul punto (il riferimento è al d.p.c.m. 03/11/2010 per l’ambito sportivo e alla legislazione giuslavoristica per i “lavoratori ordinari”) non esclude che l’associazione sportiva dilettantistica possa stipulare una polizza assicurativa per gli infortuni a favore di tutti i propri collaboratori non tesserati.
Infine, con riguardo al riferimento nel quesito all’art. 51 (Disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi), legge 289/02, secondo cui
“a decorrere dal 1º luglio 2003, sono soggetti all’obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva. 2. L’obbligatorietà dell’assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente”,
segnaliamo che si tratta di una norma che ha subito numerose modifiche e integrazioni, a iniziare dal comma 2-bis. (inserito dall’articolo 4, comma 205, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e poi così sostituito dall’articolo 6 del d.l. 30 giugno 2005, n. 115), ai sensi del quale
“Con decreto del Ministro per i beni e le attività’ culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti le federazioni sportive dilettantistiche e gli enti di promozione sportiva, da emanare a decorrere dal 1° agosto 2005 ed entro il 31 dicembre 2006, sono stabilite le nuove modalità’ tecniche per l’iscrizione all’assicurazione obbligatoria degli sportivi dilettanti, nonchè la natura, l’entità’ delle prestazioni e i relativi premi assicurativi. Nel rispetto delle norme comunitarie in materia di assicurazione antinfortunistica, le federazioni e gli enti di promozione sportiva potranno scegliere la compagnia assicuratrice con la quale stipulare le relative convenzioni. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono abrogate le disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria degli sportivi, di cui al decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali 17 dicembre 2004 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 2005”.
L’iter conclusivo delle modifiche e integrazioni sembra ora essere approdato al decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri 3 novembre 2010 (Assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti), che, ha appunto disposto l’obbligatorietà della tutela assicurativa per gli sportivi dilettanti (si veda anche Riforma del lavoro sportivo: cosa cambia per i sodalizi sportivi).
Questa dunque la situazione fino a quando non sarà approvato il d.d.l. di Riforma del lavoro sportivo (atto del governo n. 230 del 30/11/2020 attualmente in esame delle commissioni parlamentari), che prevede l’inquadramento come lavoratori di coloro che prestano la propria attività in favore di a.s.d. dietro corrispettivo, e prevedendo, per quanto concerne le co.co.co AG, l’assoggettamento ad assicurazione contro gli infortuni (art. 34 del d.d.l.) e, qualora i compensi superino il plafond di 10.000 €, anche l’assoggettamento a contribuzione previdenziale e assistenziale per l’intero importo (attuale testo dell’art. 37 sul quale sono state avanzate diverse proposte di revisione). Se questa riforma verrà approvata, se ne prevede l’entrata in vigore prima a partire dal mese di settembre 2021: sarà come sempre nostra cura tenere informati i nostri lettori.