Il quesito
Risposta di: Enrico SAVIO
In prima battuta occorre precisare che la tardiva (o omessa) trasmissione alla mandataria Siae territorialmente competente della volontà di fruire delle agevolazioni previste dalla L. 398/91 non costituisce un presupposto (autonomo) di decadenza dal regime in questione, ma comporta l’esclusiva applicazione di una sanzione pecuniaria.
L’applicazione del regime di cui alla L. 398/91 è subordinata a una serie di requisiti sia soggettivi (associazioni e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro – in regola formale e sostanziale con le disposizioni degli artt. 90 della legge 289/02 e l’at. 1478 del T.U.I.R. – cori, bande, filodrammatiche, pro loco e altri enti associativi non lucrativi) che oggettivi (proventi commerciali annui e ente conseguiti < 400.000 euro, comportamento concludente da soggetto in “398”).
Essa richiede poi l’espletamento di adempimenti (opzione in dichiarazione Iva – quadro VO -, comunicazione alla Siae), la cui omissione però non determina l’inapplicabilità del regime speciale o la decadenza dal medesimo.
L’ente che sceglie di applicare il regime in oggetto dovrà comunicarlo, ai sensi dell’art. 9, comma 2, d.p.r. 544/99, alla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), competente in relazione al proprio domicilio fiscale.
La disposizione richiamata richiede che le associazioni la inviino “prima dell’inizio dell’anno solare per in quale intendono fruire del regime agevolativo, con effetto dall’inizio di detto anno“; nel caso di opzione al momento della costituzione, tale scansione temporale è pacificamente superata dal cambiamento della regola generale dell’opzione non più per comunicazione preventiva ma per comportamento concludente: è infatti comportamento comune e mai contestato che la raccomandata possa essere inviata dopo la costituzione e quindi l’inizio dell’attività, e valga fin da tale data.
Nel caso di opzione successivamente alla costituzione, per apertura della partita IVA, è teoricamente possibile che la norma venga applicata letteralmente e quindi si consideri tardivo l’invio della raccomandata successivamente all’apertura della partita IVA e quindi all’inizio dell’applicazione del regime speciale; tale rigore non ci risulta peraltro mai seguito.
Infine, come anticipato, ribadiamo che la stessa Amministrazione finanziaria (circolare n. 18/E/2018) ha ribadito la regolarità dell’adozione del regime di cui alla l. 398/91 (anche in assenza di comunicazione alla SIAE), purché l’ente abbia correttamente applicato le disposizioni ivi previste (liquidazione e versamento trimestrale dell’Iva forfetizzata, tenuta del registro Iva di cui al D.M. 11/02/97, protocollazione fatture di acquisto, ecc.) e correttamente esercitato l’opzione nel quadro VO.
La mancata (o tardiva) presentazione della comunicazione alla SIAE non potrà quindi mai comportare, da sola, la decadenza dal regime 398 (non avendo la stessa comunicazione natura costitutiva ai fini della fruibilità dello stesso), bensì l’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000, di cui all’art. 11, comma 1, d.lgs. 471/97, qualora rilevata entro il quinto anno dal termine dell’adempimento originario.