Il quesito
Risposta di: Barbara AGOSTINIS
Una risposta esaustiva al quesito presuppone una distinzione fra le due figure di collaboratori indicati dal lettore: addetta alla segreteria, da un lato, addetta alle pulizie, dall’altro.
Con particolare riguardo alla prima, può trovare applicazione, la fattispecie di cui all’art. 67 T.U.I.R., 1° comma lett. m, laddove ne sussistano i presupposti. La disposizione citata, che rappresenta la fonte di riferimento in materia, statuisce:
“Sono redditi diversi se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche“.
Quest’ultimo periodo si riferisce proprio agli addetti alla segreteria. Una simile interpretazione, del resto, è in linea con la circolare n. 21 dell’Agenzia Entrate 22/4/2003, che ritiene essere compiti tipici delle collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo gestionale quelli di: raccolta delle iscrizioni, tenuta cassa e contabilità.
I cd. compensi sportivi, di cui all’art. 67 T.U.I.R., comma 1, lett. m possono essere erogati legittimamente al personale di segreteria in presenza di determinati requisiti e in assenza di altri. In particolare debbono ricorrere condizioni soggettive, posto che possono essere corrisposti dal CONI, Federazioni Sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva e da qualunque organismo da essi riconosciuto purchè persegua finalità sportive dilettantistiche.
È evidente il riferimento, in quest’ultimo caso, ai sodalizi sportivi dilettantistici riconosciuti dal CONI – attraverso l’iscrizione al Registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche tenuto dal CONI (Registro CONI) – che è l’Unico ente certificatore dell’effettivo svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica. Al ricorrere dei requisiti citati, l’erogazione delle somme è legittima, purché il percettore non svolga tale attività in qualità di lavoratore dipendente o libero professionale. La circostanza che non si tratti di un rapporto di lavoro deve emergere chiaramente dalla lettera di incarico con cui si deve formalizzare, fin dall’inizio, il rapporto.
Problemi possono derivare soprattutto qualora il rapporto, nato come rapporto di collaborazione sportiva, venga riqualificato come rapporto di lavoro in seguito ad attività di accertamento.
È necessario, pertanto, prima di optare per un simile trattamento economico, valutare bene la realtà concreta, escludendolo in presenza di eventuali indici di professionalità. Si pensi, tra l’altro, all’ipotesi della segreteria in possesso del titolo di commercialista o simili, nonché ad altri indici, quali la pluricommittenza, l’abitualità della prestazione, anche non esclusiva né preminente, la non marginalità dei compensi e il possesso di specifiche conoscenze tecniche (e qualifiche).
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate sopra citata (n. 21 del 22/4/2003) con riferimento al requisito della “natura non professionale”, specifica che deve trattarsi di attività che non richiedano specifiche conoscenze tecnico-giuridiche ricollegate all’esercizio di attività professionale svolta abitualmente. Altra precisazione utile al riguardo ci è offerta dalla giurisprudenza di merito (App. Venezia, sez. lavoro, n. 152/2019), secondo cui “la continuità non è indice di professionalità nelle collaborazioni coordinate e continuative di natura amministrativa gestionale”.
È evidente che il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa non dovrà nemmeno presentare le caratteristiche di un rapporto di lavoro subordinato, caratterizzato dalla eterodeterminazione delle prestazioni da parte del “datore” (degli orari di lavoro, del periodo di ferie e giorno di riposo). Al ricorrere di detti elementi, per evitare spiacevoli contestazioni in caso di accertamento, deve essere valutata l’assunzione del lavoratore come dipendente.
È opportuno ricordare, per completezza, che, seppure il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa in ambito sportivo presenti alcune peculiarità rispetto quello ordinario (si pensi, tra l’altro, alla qualificazione delle somme percepite come redditi diversi), è soggetto al rispetto di alcuni adempimenti, tra cui la comunicazione preventiva al Centro per l’impiego.
Con riguardo all’altra forma di collaborazione indicata dal lettore, relativa allo svolgimento di pulizie, è necessario fare un doveroso distinguo. In particolare, là dove l’addetto alle pulizie sia in realtà adibito a vari compiti, di pulizia in senso ampio, tra cui la sistemazione dell’impianto prima e dopo le manifestazioni sportive, eventuale riordino degli attrezzi e simili, in realtà potrebbe ravvisarsi la figura dell’addetto all’impianto, codificato da alcuni Federazioni sportive (in ottemperanza a quanto disposto dalla circolare n. 1/2016 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro) tra le mansioni tipiche che giustificano l’erogazione/percezione legittima di compensi sportivi.
A diverse conclusioni pare potersi pervenire là dove si tratti di una persona addetta esclusivamente alla pulizia dell’impianto e servizi. In tal caso potranno essere utilizzate le normali modalità di retribuzione utilizzate per retribuire i lavoratori “ordinari”, nel rispetto degli adempimenti imposti dalla normativa di settore.