Il quesito
Risposta di: Barbara AGOSTINIS

La risposta al quesito presuppone, in assenza di definizioni normative specifiche, un’analisi della natura dei compensi sportivi erogati ai sensi dell’art. 67 T.U.I.R., ovvero se possano essere (o meno) considerati redditi di lavoro, posto che – solo in tal caso – dovrebbe escludersi la cumulabilità con la pensione.
Il legislatore esclude invero la possibilità che il pensionato percepisca redditi da lavoro dipendente o autonomo.
I compensi sportivi legittimamente erogati ai sensi dell’art. 67, 1° comma lett. m, T.U.I.R. sono fiscalmente inquadrati fra i redditi diversi e non fra i redditi derivanti da lavoro, seppure speciale; e ciò, secondo l’opinione prevalente, vale anche al di fuori del campo fiscale: tale è il motivo per cui, fra l’altro, su di essi non è dovuta alcuna contribuzione.
È oltremodo evidente che deve trattarsi di somme corrisposte legittimamente, in presenza di tutti i requisiti di cui all’art. 67 TUIR, secondo cui
Sono redditi diversi se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.
La citata disposizione normativa chiarisce i presupposti in presenza dei quali le somme possono essere erogate legittimamente, ovvero devono essere corrisposte in presenza di specifici requisiti soggettivi (il “datore di lavoro” deve essere il CONI, le FSN, le DSA, gli EPS e qualunque organismo da essi riconosciuto purchè persegua finalità sportive dilettantistiche – evidente è il riferimento ai sodalizi sportivi iscritti al Registro CONI) e oggettivi (nell’esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica).
Non può trascurarsi di sottolineare l’importanza della necessità che realmente sussista una collaborazione sportiva dilettantistica, quale causa giustificativa della corresponsione dei compensi, posto che in caso contrario, ovvero là dove la collaborazione sportiva “mascheri” in realtà un rapporto di lavoro, l’erogazione delle somme esulerebbe dalla disciplina di cui all’art. 67 T.U.I.R. e, come tale, potrebbe porre un problema di cumulo con la pensione.
Ove l’erogazione delle somme sia posta in essere (formalmente e sostanzialmente) nel rispetto dei requisiti di cui all’art. 67 T.U.I.R. e, soprattutto, giova ribadirlo, in occasione dello svolgimento di attività sportiva dilettantistica, non sembra intravvedersi un problema di cumulo con il reddito da pensione, analogamente a quanto espressamente enunciato dall’INPS nella circolare n. 174 del 23/11/2017 là dove viene affermata la compatibilità tra la Naspi e la percezione dei compensi sportivi.