Il quesito
Risposta di: Redazione Fiscosport

Si ritiene che la risposta debba essere negativa.
Come è noto l’art. 36, comma 6-quater, del d.lgs. 36/2021, nello stabilire che il trattamento tributario dei premi sportivi è regolato dall’art. 30, comma 2, d.p.r. n. 600/1973, definisce detti premi come “le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell’area del dilettantismo … per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive… ecc.“
Escludiamo ovviamente che un fisioterapista rientri nella categoria degli atleti; consideriamo dunque, come richiesto dal gentile lettore, la categoria dei tecnici: costoro preparano e allenano atleti e squadre di atleti alle competizioni; ne curano la motivazione e la preparazione fisica; definiscono strategie di gara; insegnano e innovano tecniche di gioco; tra i tecnici vanno dunque considerate, a titolo di esempio, le seguenti figure professionali: l’allenatore, il commissario tecnico sportivo, il direttore tecnico sportivo, il preparatore atletico.
Il fisioterapista, invece, è un professionista della sanità, in possesso del diploma di laurea o titolo equipollente, che per svolgere la propria professione deve essere iscritto all’albo dedicato a questa professione: e come tale non può essere considerato lavoratore sportivo. Lo stabilisce espressamente l’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 25 del d.lgs. n. 36/2021, prevede che “non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali”.