Il quesito
Risposta di: Claudio BOGGIAN

… e pertanto:
– invio entro i 9 mesi dalla messa in liquidazione (quindi marzo 2020) per il periodo ante liquidazione
– invio entro 9 mesi dalla chiusura (quindi maggio 2020) per il periodo di liquidazione e chiusura.
Nel corso del 2019 la Asd non ha esercitato attività, pertanto sarebbero tutte dichiarazioni a zero. Si chiede se sarebbe stato necessario operare nel modo sopra descritto?
La a.s.d. in questione ha aderito alla 398/91 e pertanto determina il reddito in maniera forfettaria ma è soggetta ad IRES. Nell’anno interessato però, non avendo svolto attività commerciale, non c’è reddito imponibile da dichiarare e nemmeno Ires. Può essere considerata come Ente non soggetto ad Ires?
Qualora invece rientrasse nelle disposizioni dell’art. 5 del d.p.r. 322/98 le dichiarazioni del periodo ante liquidazione e del periodo di chiusura della liquidazione sarebbero omesse e dovrebberro comunque essere presentate in modo da ridurre la sanzione come previsto dall’art 1 Dlgs 471/97?
La a.s.d. non è iscritta al Registro Imprese pertanto la sua messa in liquidazione non risulta agli atti se non per la comunicazione della nomina liquidatore all’ADE.
Come si consiglia di procedere?
Le modalità di scioglimento dell’associazione, come previsto dall’art. 90, co.18 lett. g) della l. 289/2002, devono essere indicate obbligatoriamente nello statuto, e il liquidatore dovrà seguire il percorso ivi indicato per assegnare il patrimonio della realtà sportiva.
In caso di operazioni straordinarie, come nel caso della posta in liquidazione, si conferma che il termine di presentazione della dichiarazione è stabilito entro la fine del nono mese dalla chiusura del periodo di imposta.
Per il periodo che precede (ante) la liquidazione si utilizza il modello vigente, presentando il modello Redditi ENC e il modello Irap entro la fine del nono mese successivo alla data di effetto dell’operazione; ad esempio posta in liquidazione il 15 maggio, l’invio del modello fiscale sarà entro il 28 febbraio dell’anno solare successivo.
Il modello Redditi e Irap va presentato anche se il reddito imponibile è uguale a zero.
Se presentato entro 90 giorni dalla scadenza dei termini sono considerate valide e si applicano le sanzioni previste dalla normativa, in base agli articoli 2 e 8 del D.P.R. n. 322/1998.
Se si presentano oltre i 90 giorni sono considerate omesse, ma conviene inviarle in quanto costituiscono titolo per l’eventuale riscossione dell’imposta dovuta.
Non essendo presenti tributi da versare la sanzione amministrativa è pari ad euro 250,00; se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e prima dell’inizio di eventuali attività di accertamento è prevista una riduzione di 100 euro, dovendo una sanzione pari ad euro 150,00, sempre nel caso in cui non siano dovute imposte.