Il quesito
Risposta di: Claudio BOGGIAN
Il lettore, con il suo quesito, ci sottopone una problematica che accade sovente nel mondo sportivo dilettantistico: l’ampliamento delle discipline praticate.
Innazitutto, occorre evidenziare che se la nuova disciplina – il karate – non è contemplata dallo statuto sociale, quest’ultimo va integrato.
Questo perché, come previsto dal comma 18 dell’articolo 90 della legge 289/2002, “… nello statuto devono essere espressamenti previsti con atto scritto: … l’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica…”
Ai fini pratici, dovrà essere seguita la seguente procedura:
– in base all’art. 21 comma 2 del codice civile, per modificare lo statuto, se non diversamente disposto nello stesso, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
– l’atto andrà successivamente registrato presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate entro venti giorni dall’adunanza;
– lo stesso statuto andrà quindi inviato alla federazione o ente a cui si è affiliati.
Relativamente all’esercizio della disciplina del karate e per il riconoscimento sportivo di tale dell’attività, l’a.s.d. si dovrà affiliare a un ente che annovera come sport questa disciplina, oppure alla specifica federazione. Si conferma, infatti, che si può essere affiliati a più enti e/o federazioni.
L’iscrizione al Registro Coni delle associazioni e società sportive dilettantistiche rimane la medesima, all’interno della quale ciascun EPS/FSN comunicherà i rispettivi dati, con riferimento alla pratica delle discipline sportive per le quali l’a.s.d. risulta affiliata.