Il quesito
Risposta di: Claudio BOGGIAN
L’attività di somministrazione alimenti e bevande è soggetta ad autorizzazione (SCIA), ai sensi dell’art. 19 bis della Legge 241/1990 rilasciata dal Comune nel cui territorio è ubicata l’attività.
A meno che non si faccia richiesta di autorizzazioni stagionali o temporanee, non sovvengano cause di decadenza, sospensione o revoca, tale permesso è permanente e non legato a eventuali cambi di affiliazione e/o rinnovi.
La SCIA è un modello unico, anche vi fosse la necessità di comunicare con altri Enti, vedi ad esempio Ulss per Sisp, l’Amministrazione che riceve la trasmette alle altre Amministrazioni interessate.
Sostituisce qualsiasi atto che dipenda da verifica dei requisiti e dei presupposti delle norme, come i requisiti professionali per svolgere l’attività di somministrazione e l’idoneità dei luoghi stessi ove viene erogato il servizio, tutti questi sono “autocertificati” dallo stesso legale rappresentante che ne attesta la sussistenza dei presupposti per intraprendere l’attività di somministrazione.
La SCIA ha efficacia immediata, permettendo a chi la presenta di intraprendere la propria attività sin dal momento della presentazione.
Infine, si verifichi in modo scrupoloso se l’attività è aperta al pubblico o rivolta a un pubblico determinato, tra gli indici utilizzati dai verificatori ci sono, ad esempio:
- pagamento di biglietto ingresso anche da non soci;
- pubblicità dell’attività di somministrazione;
- locale strutturato per esercizio di attività imprenditoriale.
Precisiamo che per pubblico determinato si intendono solo gli Associati, rimandando alla disciplina del d.p.r. 235/2001; queste conclusioni non valgono se l’Associazione è una APS, per questo si rimanda al D. Lgs. 117/2017 e all’imminente attivazione del Runts, già descritta in altri interventi nel nostro sito.