Il quesito
Risposta di: Barbara AGOSTINIS

La risposta al quesito presuppone un’analisi, seppure sintetica, dell’istituto della quota associativa, quota di frequenza, e relative differenze, nonché del corrispettivo che è necessario pagare per potersi tesserare.
La quota associativa è un contributo, il cui obbligo di pagamento è previsto dallo statuto a carico dei singoli soci (alcune categorie possono invero essere esonerate, si pensi ai soci onorari). Rappresenta, pertanto, un’entrata per l’associazione, funzionale allo svolgimento dell’attività sociale, il cui ammontare è determinato annualmente dall’organo associativo deputato a ciò (normalmente il Consiglio Direttivo), che decide anche il termine entro cui deve essere versata una simile somma.
Il rispetto del termine stabilito è molto importante poiché il regolare versamento della quota associativa consente ai soci di partecipare all’assemblea con diritto di voto. Una simile conseguenza, seppure non prevista da alcuna disposizione normativa è perlopiù contemplata negli statuti dei sodalizi sportivi, i quali possono altresì stabilire un’ulteriore conseguenza nei confronti dei soci morosi, ovvero decidere che il ritardo nel pagamento della quota associativa, protratto per un certo periodo di tempo, possa costituire causa di esclusione automatica dall’associazione.
La citata previsione, formulata in modo chiaro ed esaustivo, è sicuramente utile a comprendere i casi di recesso tacito dal sodalizio degli ex soci, problematica spesso poco chiara e dalle conseguenze insidiose.
La quota di frequenza invece è un corrispettivo che viene chiesto ai praticanti attività sportiva per lo svolgimento di tale attività (corsi, lezioni) e può assumere la forma del pagamento di lezione singola o abbonamento. Tale somma va versata prima dell’inizio dell’attività, essendo un requisito per il suo svolgimento.
Condizione comune a entrambe è l’irripetibilità dei corrispettivi versati, ai sensi dell’art. 24 c.c. (il quale testualmente recita, al comma 3, “gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione”). Seppure la disposizione normativa appena citata si riferisca alle associazioni sportive riconosciute, può essere applicata anche a quelle prive di personalità giuridica.
La quota di tesseramento, infine, viene chiesta dall’organismo di riferimento a cui è tesserato l’atleta per consentire di praticare attività sportiva e ottenere le relative tutele (sanitaria, assicurativa).
È oltremodo evidente che, essendo un atto richiesto per perfezionare il tesseramento, debba pagarsi in occasione di tale atto.
Considerata la non necessaria coincidenza fra lo status di tesserato e di associato (per una definizione esaustiva di tali figure, si veda B. Agostinis, Soci e tesserati, in Newsletter n. 2/2019, ove ulteriori riferimenti), una stessa persona potrebbe essere tenuta al pagamento di un solo corrispettivo.
Da tale quadro generale discende che ogni tipologia di quota ha diverso significato e il pagamento/rinnovo di essa ha scadenze e conseguenze diverse.
La quota associativa ha l’effetto e vale per la durata che le sono attribuiti dallo statuto (non ci stancheremo mai di sottolineare che le disposizioni statutarie nelle associazioni sono assolutamente fondamentali e, pertanto, devono essere ben chiare): si pensi, tra l’altro, alla partecipazione alle assemblee e alla possibilità di candidarsi alle cariche sociali; quando ne cessano gli effetti, il socio perde tali diritti.
La quota di frequenza, costituendo un presupposto per la partecipazione alle specifiche attività sportive proposte dall’associazione, deve essere versata prima dell’inizio di tali attività e, cessati gli effetti, il socio/utente non può più partecipare alle attività per cui l’importo era stato pagato.
La quota di tesseramento, infine, attribuisce lo status di tesserato per la Federazione o Ente di promozione, cui è collegata la copertura assicurativa contro gli infortuni e la tutela sanitaria. Cessata la validità del tesseramento, il soggetto (non più tesserato) è privo delle tutele e non può più partecipare alle competizioni organizzate dalla federazione o Ente di promozione riservate ai tesserati, non ha più le eventuali agevolazioni “collaterali” connesse al tesseramento (sconti in esercizi convenzionati, ecc.).
Infine, dal punto di vista dell’Associazione, ricordiamo che sono considerati non commerciali i corrispettivi riscossi (fra cui le “quote di frequenza”) da soci o tesserati, quindi per fruire di tale agevolazione è sufficiente che il soggetto abbia anche una sola di tali qualifiche.