Il quesito
Risposta di: Patrizia SIDERI

Sì, la risposta è affermativa: si legga in proposito il testo qui in calce della F.A.Q. n. 4 pubblicata sul sito Sport e Salute e rilasciata all’interno della pagina che offre chiarimenti circa modalità e requisiti dell’erogazione automatica dell’indennità per il mese di novembre 2020 in favore dei collaboratori sportivi già beneficiari per i mesi di marzo, aprile, maggio o giugno:
Le dichiarazioni rese nella prima autocertificazione, che devono permanere anche per il mese di novembre 2020 sono:
– non aver presentato richiesta e/o di non aver intenzione di presentarla e/o di non aver percepito le indennità di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, prorogate e integrate dal decreto legge 14 agosto 2020, n.104, e di obbligarmi in ogni caso ad informare tempestivamente Sport e salute dell’eventuale assegnazione di una di tali indennità (punto 3);
– di non percepire e/o aver percepito altri redditi per il mese di novembre 2020, quali:
- reddito di cittadinanza ai sensi del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,
- reddito di emergenza di cui all’art.82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34,
- redditi da lavoro autonomo di cui all’art. 53 TUIR,
- redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 49 e 50 TUIR,
- pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n.222;
Come si può vedere, quanto scritto per il reddito di emergenza vale anche per il reddito di cittadinanza.