Il quesito
Risposta di: Biancamaria STIVANELLO

La registrazione del nuovo statuto – con il verbale dell’assemblea straordinaria che ha provveduto alla sua adozione – sconta l’imposta di registro in misura fissa pari a euro 200,00.
Quanto all’imposta di bollo si segnala che a decorrere dal 1/1/2019, per effetto della modifica introdotta dalla legge di bilancio 2019 (l. 30/12/2018 n. 145 comma 646) all’art. 27–bis Allegato B d.p.r. 642/72, l’esenzione dall’imposta in modo assoluto è stata estesa anche alle a.s.d./s.s.d.
Nello specifico la disposizione comprende:
“… atti, documenti, istanze, contratti nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni posti in essere o richiesti …” dai soggetti esentati.
I soggetti esonerati in origine erano le Onlus; in seguito l’agevolazione è stata estesa alle Federazioni Sportive Nazionali e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni con l’art. 90 della l. 289/02 e dopo l’ultima modifica anche alle a.s.d. e alle s.s.d. riconosciute dal Coni.
La norma si riferisce a una serie di atti posti in essere, cioè emessi o formati dalle a.s.d./s.s.d. come ad esempio i contratti, i verbali assembleari, le ricevute rilasciate a fronte delle quote associative e dei corrispettivi specifici incassate da soci/tesserati.
Ma anche ad atti, documenti, estratti richiesti dalle a.s.d./s.s.d. ovvero rilasciati da terzi nei loro confronti (compreso l’estratto conto bancario, come chiarito da Agenzia delle Entrate con Interpello n. 361 del 30/8/2019 commentato qui: Esenzione imposta di bollo su corrispettivi corrisposti da associati/tesserati e sui conti correnti).
L’esenzione, a rigore, è prevista per i sodalizi che siano riconosciuti dal CONI e che abbiano quindi già assunto lo status di a.s.d./s.s.d. che invece manca nel caso prospettato dal nostro lettore, considerato che, come si legge nel quesito, l’associazione non è ancora affiliata ad Enti o Federazioni.
È possibile usufruire dell’esenzione dall’imposta di bollo anche prima del riconoscimento a fini sportivi?
Riteniamo di sì, in linea con una prassi che ci risulta adottata in quasi tutte le Direzioni territoriali dell’Agenzia delle Entrate. A conforto di tale interpretazione segnaliamo che la DRE Emilia Romagna con nota del 25 Giugno 2019 ha ritenuto che l’agevolazione sia spettante anche per le associazioni di nuova costituzione che, in quanto tali, non hanno ancora ottenuto il riconoscimento.
Secondo la nota è applicabile anche a questo caso la procedura già prevista dalla circolare n.38 del 2011 per le organizzazioni di volontariato, ammesse a fruire l’agevolazione relativa alla registrazione dell’atto costitutivo anche prima dell’iscrizione all’apposito registro. La nota precisa infatti che
Le organizzazioni interessate potranno, quindi, fruire dell’esonero dall’imposta di bollo prima dell’iscrizione negli appositi registri (OdV/APS ovvero relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, quando operativo) o del riconoscimento da parte del CONI ma dovranno comunicare tempestivamente l’avvenuta iscrizione all’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate che ha provveduto alla registrazione dell’atto costitutivo.”
Ne avevamo parlato in maniera più approfondita qui: Esenzione dell’imposta di bollo su atto costitutivo e statuto
È opportuno in ogni caso inserire sugli atti da registrare – nel caso specifico, il verbale di assemblea e il nuovo statuto – il richiamo alla norma agevolativa, aggiungendo in calce la formula: esente da bollo art.27-bis allegato B d.p.r. n.642/72 o analoga dicitura in modo che alla presentazione degli atti sia chiaro il riferimento del diritto all’esenzione richiesta.
Quanto al modello EAS, le a.s.d. possono avvalersi della presentazione della comunicazione in forma semplificata, come precisato nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 45E/2009.
Tale modalità richiede la compilazione dei soli campi n. 4, 5, 6, 20, 25, 26 e non comprende quindi la voce relativa alla registrazione dello statuto. Si ritiene pertanto che la registrazione del nuovo statuto non costituisca una modifica oggetto di variazione del modello, essendo esclusa dal contenuto della presentazione in forma semplificata.